Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1451 della Commissione del 13 luglio 2023 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/2002.

Giustizia Istockphoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare gli articoli 23, 35, e 40,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme relative alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese disposizioni per la notifica e la comunicazione delle malattie, i programmi di sorveglianza dell’Unione, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti.

(3)Per garantire l’applicazione uniforme nell’Unione delle disposizioni riguardanti la notifica e la comunicazione delle malattie, i programmi di sorveglianza dell’Unione, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/689, le norme di attuazione relative alle informazioni, ai formati e ai requisiti procedurali per i programmi di sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione (3).

(4)L’esperienza acquisita con la presentazione di informazioni relative ai risultati dei programmi di eradicazione approvati e alle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia nel periodo successivo alla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, in particolare alla luce dei dati già disponibili nel sistema informatico per il trattamento delle informazioni sulle malattie degli animali («sistema ADIS») di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/429, dimostra che alcune informazioni attualmente richieste da detto regolamento di esecuzione non sono essenziali per la valutazione, da parte della Commissione, delle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia. Tali informazioni non dovrebbero essere richieste al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002.

(5)Le informazioni richieste in merito ai risultati dell’attuazione dei programmi di eradicazione sono disponibili nel sistema ADIS. Al fine di garantire la coerenza, i progetti di programmi di eradicazione presentati alla Commissione per approvazione dovrebbero essere trasmessi anche per via elettronica tramite il sistema ADIS.

(6)L’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 ha inoltre mostrato che è necessario chiarire alcune disposizioni degli allegati V, VI e VII del medesimo affinché sia chiaro che l’ambito di applicazione territoriale di un programma di eradicazione approvato relativo agli animali acquatici e il riconoscimento dello status di indenne da malattia per tali animali possono applicarsi a livello di Stato membro, zona o compartimento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V, VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002.

(7)Il regolamento delegato (UE) 2020/689 prevede diverse deroghe pertinenti per la presentazione di un programma di eradicazione di una malattia di categoria B o di categoria C degli animali acquatici conformemente all’allegato VII, sezione 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. Attualmente solo una di tali deroghe è prevista in detto allegato. È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 per garantire che tutte le pertinenti deroghe siano previste nell’allegato VII, sezione 4.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

Elezioni europee, 8-9 giugno 2024: #UsaIlTuoVoto O gli altri decideranno per te

 

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
49528
Ieri:
78154
Settimana:
241449
Mese:
843455
Totali:
85658910
Oggi è il: 17-07-2024
Il tuo IP è: 52.14.32.113