Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1449 della Commissione del 12 giugno 2023 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda il pagamento degli aiuti, i trasferimenti fra ripartizioni e i controlli amministrativi.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 25, primo comma, lettere a), b) ed e),

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (2), in particolare l’articolo 60, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 44, paragrafo 3 ter, del regolamento (UE) 2021/2116, ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di versare anticipi nell’ambito del regime di aiuti di cui alla parte II, titolo I, capo II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 («programma destinato alle scuole») in relazione agli aiuti riguardanti l’anno scolastico 2023/2024 e successivi. Il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione (3) integra il regolamento (UE) 2021/2116 stabilendo norme, tra l’altro, in materia di cauzioni, tra cui condizioni specifiche per il versamento di anticipi degli aiuti nell’ambito del programma destinato alle scuole sotto forma di una percentuale massima degli aiuti ai richiedenti e l’obbligo per i richiedenti di costituire una cauzione.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione (4) stabilisce le modalità di applicazione del programma destinato alle scuole, anche per quanto riguarda il contenuto della strategia degli Stati membri, la domanda di aiuto e il relativo pagamento dopo la realizzazione delle attività del programma destinato alle scuole. È opportuno stabilire le modalità di applicazione in base alle quali gli Stati membri possono versare anticipi nell’ambito del programma destinato alle scuole.

(3)È opportuno stabilire le norme relative al contenuto, alla frequenza e alle prove a sostegno delle domande di anticipo degli aiuti previsti nell’ambito del programma destinato alle scuole che i richiedenti sono tenuti a presentare.

(4)L’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 stabilisce i requisiti minimi che le domande di aiuto devono soddisfare affinché i richiedenti possano presentarle alle autorità competenti, dopo la realizzazione delle attività cui si riferiscono, al fine di chiedere il rimborso delle spese sostenute. L’articolo specifica inoltre i documenti giustificativi richiesti a sostegno di tali domande. L’obbligo di presentare una domanda di aiuto dovrebbe applicarsi anche nel caso in cui il richiedente abbia ricevuto un anticipo dell’aiuto stesso. È tuttavia opportuno stabilire requisiti specifici per quanto riguarda le domande di aiuto per le quali siano stati versati anticipi.

(5)L’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 stabilisce le condizioni per il pagamento degli aiuti ai richiedenti da parte delle autorità competenti per il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività del programma destinato alle scuole. È opportuno stabilire le norme per il versamento degli anticipi degli aiuti ai richiedenti da parte delle autorità competenti e stabilire le condizioni per il pagamento degli aiuti qualora sia stato versato un anticipo degli aiuti stessi. Le condizioni relative ai documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo, inoltre, dovrebbero figurare all’articolo 4 in quanto tali documenti sono presentati a sostegno delle domande di aiuto.

(6)L’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 stabilisce i termini per i trasferimenti fra le ripartizioni finanziarie per «frutta e verdura nelle scuole» e «latte nelle scuole» e per la presentazione di tali notifiche di trasferimento alla Commissione nelle domande di aiuto dell’Unione di cui all’articolo 3 di tale regolamento. A norma dell’articolo 23 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i trasferimenti possono essere effettuati una volta per anno scolastico: tra le ripartizioni indicative dello Stato membro, prima che siano stabilite le ripartizioni definitive per l’anno scolastico successivo, oppure dopo l’inizio dell’anno scolastico, tra le ripartizioni definitive dello Stato membro, laddove tali ripartizioni siano state stabilite per lo Stato membro interessato. A norma degli articoli 3 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione l’importo di tali trasferimenti fra le ripartizioni definitive entro il 31 gennaio dell’anno scolastico in cui sono effettuati. Al fine di offrire agli Stati membri maggiore flessibilità nella gestione delle loro ripartizioni e di massimizzarne l’assorbimento, è opportuno consentire agli Stati membri di effettuare trasferimenti fra le loro ripartizioni definitive dopo tale data e di notificarli alla Commissione entro il 31 agosto successivo all’anno scolastico interessato.

(7)L’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 stabilisce norme specifiche sui controlli che gli Stati membri devono svolgere per garantire il rispetto della legislazione relativa ai programmi destinati alle scuole. Tali norme riguardano le verifiche amministrative sistematiche di tutte le domande di aiuto e i requisiti relativi ai controlli dei documenti giustificativi allegati alle domande di aiuto. È opportuno prevedere che le stesse norme si applichino alle domande di anticipo degli aiuti. Sulla base dell’esperienza acquisita con l’attuazione del programma destinato alle scuole e ai fini di una sana gestione finanziaria, è altresì opportuno specificare che i controlli amministrativi dovrebbero essere effettuati prima del pagamento dell’aiuto.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39.

(9)Dato che gli Stati membri possono concedere anticipi solo per aiuti relativi all’anno scolastico 2023/2024 e agli anni scolastici successivi e per concedere loro il tempo sufficiente ad adeguare il loro sistema di controllo, è opportuno prevedere che le modifiche delle disposizioni in materia di anticipi e controlli si applichino solo agli aiuti relativi all’anno scolastico 2023/2024 e agli anni scolastici successivi.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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