LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
(2)Il preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus oryzae DSM 22594 è stato autorizzato per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe.
(3)A norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus oryzae DSM 33699 come additivo per mangimi destinati a pollame, suini da ingrasso, suinetti svezzati e scrofe, classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione». La domanda, con cui è stata chiesta la modifica del ceppo produttore mediante la sostituzione del ceppo Aspergillus oryzae DSM 22594 con il ceppo Aspergillus oryzae DSM 33699, era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento.
(4)Nel parere del 22 novembre 2022 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il nuovo ceppo produttore Aspergillus oryzae DSM 33699 non desta preoccupazioni in materia di sicurezza e che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus oryzae DSM 33699 è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente. Per quanto riguarda la sicurezza degli utilizzatori durante la manipolazione del preparato, in assenza di dati sulle formulazioni finali l’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla possibilità che l’additivo sia un irritante per gli occhi o per la pelle o un sensibilizzante della pelle, ma lo ha ritenuto un sensibilizzante delle vie respiratorie. L’Autorità ha infine concluso che l’additivo può essere efficace per il pollame, i suini da ingrasso, i suinetti svezzati e le scrofe al livello minimo raccomandato di 500 FYT/kg di mangime completo.
(5)Conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (4), il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all’attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nelle valutazione precedente.
(6)La valutazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus oryzae DSM 33699 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo.
(7)La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo.
(8)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.
(9)A seguito del rinnovo dell’autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus oryzae DSM 33699 come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
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