Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione del 30 giugno 2023 relativo al rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836, Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)I preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Lactobacillus plantarum DSM 12836), Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Lactobacillus plantarum DSM 12837), Lentilactobacillus buchneri DSM 16774 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Lactobacillus buchneri DSM 16774), Pediococcus acidilactici DSM 16243, Pediococcus pentosaceus DSM 12834, Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Lactobacillus paracasei DSM 16245), Levilactobacillus brevis DSM 12835 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Lactobacillus brevis DSM 12835), Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Lactobacillus rhamnosus NCIMB 30121), Lactococcus lactis NCIMB 30160, Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Lactobacillus buchneri DSM 12856) e Lactococcus lactis DSM 11037 sono stati autorizzati per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 della Commissione (2) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali.

(3)A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836, Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837, Lentilactobacillus buchneri DSM 16774, Pediococcus acidilactici DSM 16243, Pediococcus pentosaceus DSM 12834, Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245, Levilactobacillus brevis DSM 12835, Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121, Lactococcus lactis NCIMB 30160, Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 e Lactococcus lactis DSM 11037 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali con la richiesta che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

(4)Nei pareri del 5 maggio 2021 (3) , (4), del 23 giugno 2021 (5) , (6) , (7), del 29 settembre 2021 (8) , (9) , (10), del 10 novembre 2021 (11), del 26 gennaio 2022 (12) e del 23 marzo 2022 (13) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che i richiedenti hanno fornito dati che dimostrano che gli additivi continuano a essere sicuri per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente alle condizioni d'uso attualmente autorizzate. Essa ha inoltre concluso che i preparati non sono irritanti per la pelle e gli occhi, ma dovrebbero essere considerati come potenziali sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie.

(5)Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (14), il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili alle attuali domande le conclusioni e le raccomandazioni formulate nelle valutazioni precedenti.

(6)La valutazione dei preparati dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tali additivi.

(7)La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell'additivo.

(8)A seguito del rinnovo dell'autorizzazione di tali preparati come additivi per mangimi e della scadenza di un'altra autorizzazione oggetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011, è opportuno abrogare tale regolamento.

(9)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dei preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836, Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837, Lentilactobacillus buchneri DSM 16774, Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245, Levilactobacillus brevis DSM 12835, Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione dei preparati specificati nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 è abrogato.

Articolo 3

Misure transitorie

I preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836, Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837, Lentilactobacillus buchneri DSM 16774, Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245, Levilactobacillus brevis DSM 12835, Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 specificati nell'allegato e i mangimi che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 23 luglio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 23 luglio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex 

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