IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-SERBIA,
visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (1), in particolare l'articolo 3 del suo protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 44 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo n. 3 di tale accordo («protocollo n. 3»), che stabilisce le norme di origine.
(2)L'articolo 3 del protocollo n. 3 prevede che il Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 119 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.
(3)La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») mira a trasporre i sistemi bilaterali vigenti sulle norme di origine stabilite in accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
(4)L'Unione e la Repubblica di Serbia hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 12 novembre 2012.
(5)L'Unione e la Repubblica di Serbia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 1o luglio 2013. Di conseguenza, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per la Repubblica di Serbia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o settembre 2013.
(6)Con decisione n. 1/2014 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia (3) il protocollo n. 3 è stato sostituito da un nuovo protocollo che fa riferimento alla convenzione.
(7)In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e la Repubblica di Serbia hanno convenuto di applicare una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione.
(8)È opportuno pertanto che il protocollo n. 3 sia sostituito da un nuovo protocollo che stabilisca una serie alternativa di norme di origine. Inoltre, il nuovo protocollo dovrebbe comprendere un riferimento dinamico alla convenzione, in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e si applica a decorrere dallo stesso.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2021.
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
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