Decisione d’Esecuzione (UE) 2023/1319 della Commissione del 28 giugno 2023 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/2126 al fine di rivedere le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2023 al 2030.

Giustizia 1979

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione (2) stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2021 al 2030 in conformità dell’articolo 4, paragrafi 1, 2, e 3, del regolamento (UE) 2018/842, e gli adeguamenti di cui all’articolo 10 dello stesso.

(2)Il regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato, tra l’altro, l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/842 e ha stabilito il metodo di calcolo dei limiti annuali di emissioni di gas a effetto serra che ciascuno Stato membro è tenuto a rispettare negli anni dal 2023 al 2030.

(3)È pertanto necessario rivedere le assegnazioni annuali di emissioni di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/2126.

(4)La revisione delle assegnazioni annuali di emissioni dovrebbe limitarsi al periodo dal 2023 al 2030, dato che il regolamento (UE) 2023/857 non ha modificato i limiti delle emissioni di gas a effetto serra applicabili agli anni 2021 e 2022. Tuttavia, per chiarezza, è opportuno sostituire integralmente l’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/2126.

(5)Le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per gli anni 2023, 2024 e 2025 devono essere stabilite sulla base di una traiettoria lineare che inizia nel 2022 dall’assegnazione annuale di emissioni di un determinato Stato membro e termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 della tabella dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/842.

(6)Le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per gli anni dal 2026 al 2030 devono essere stabilite sulla base di una traiettoria lineare che inizia con un livello pari alla media delle emissioni di gas a effetto serra di tale Stato membro nel 2021, 2022 e 2023. La media sarà determinata dopo una revisione completa dei dati dell’inventario trasmessi dagli Stati membri per gli anni in questione. La revisione sarà effettuata nel 2025 dalla Commissione, con l’assistenza dell’Agenzia europea dell’ambiente. Finché non sarà ultimata, le assegnazioni annuali di emissioni per gli anni dal 2026 al 2030 rimarranno indeterminate.

(7)I valori risultanti delle assegnazioni annuali di emissioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 devono essere adeguati a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/842. Le emissioni di gas a effetto serra prodotte da impianti fissi esclusi dal sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE a norma dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), notificate dagli Stati membri alla Commissione in conformità di tale articolo, nella misura in cui sono escluse dal tetto massimo di emissioni dell’Unione a norma di tale direttiva dal 2021 in poi, rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842. Di conseguenza, i quantitativi dedotti dal tetto massimo sono sommati alle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri interessati per gli anni 2023, 2024 e 2025.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/2126.

(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

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EurLex

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