Regolamento (UE) 2023/1321 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 che modifica il Regolamento (UE) 2020/2170.

Giustizia 1979

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2170 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce che le merci importate dall'esterno dell'Unione debbano essere ammissibili al trattamento in base ai contingenti tariffari di importazione o ad altri contingenti di importazione dell'Unione solo se tali merci sono immesse in libera circolazione nei territori ivi elencati. Tale disposizione affronta i rischi per il corretto funzionamento del mercato interno dell'Unione e per l'integrità della politica commerciale comune che deriverebbero dalla possibile elusione dei contingenti tariffari o di altri contingenti di importazione dell'Unione. I territori elencati all'articolo 1 di tale regolamento non comprendono l'Irlanda del Nord.

(2)L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (3) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») prevede l'apertura da parte dell'Unione di contingenti per le importazioni nell'Unione di determinati prodotti originari del Regno Unito. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conferisce inoltre all'Unione il diritto di introdurre contingenti tariffari o altri contingenti di importazione per quanto riguarda le importazioni di merci originarie del Regno Unito in determinate circostanze, anche nel quadro dell'applicazione di misure di salvaguardia multilaterali in conformità all'accordo OMC. È pertanto necessario chiarire se le merci originarie del Regno Unito immesse in libera circolazione in Irlanda del Nord siano ammissibili al trattamento in base a tali contingenti tariffari o altri contingenti di importazione.

(3)Il Regno Unito è vincolato dalle disposizioni stabilite nel protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo») dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (4) («accordo di recesso»). Il rapporto giuridico tra l'Unione e il Regno Unito per quanto riguarda le merci originarie del Regno Unito immesse in libera circolazione in Irlanda del Nord è quindi fondamentalmente diverso da quello tra l'Unione e qualsiasi altro paese terzo per quanto riguarda le merci originarie di tale paese terzo immesse in libera circolazione in Irlanda del Nord.

(4)Il Regno Unito ha fornito elementi di prova del fatto che determinati prodotti di acciaio originari del Regno Unito attualmente soggetti a misure di salvaguardia a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione (5) («prodotti in esame») sono stati trasferiti in quantità significative in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito. Al fine di garantire la sostenibilità economica di tali trasferimenti e tenuto conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord, è opportuno consentire che i prodotti in esame beneficino dei pertinenti contingenti tariffari dell'Unione al momento della loro immissione in libera circolazione in Irlanda del Nord.

(5)Per limitare il rischio di elusione dei contingenti tariffari dell'Unione applicabili ai prodotti in esame derivante da importazioni di prodotti identici originari di altri paesi, quando tali prodotti sono immessi in libera circolazione in Irlanda del Nord, è opportuno che i prodotti in esame siano spediti direttamente da altre parti del Regno Unito.

(6)Il Regno Unito si è inoltre impegnato ad adottare le misure necessarie, conformemente al protocollo, per garantire che i trasferimenti dei prodotti in esame effettuati in base ai contingenti tariffari dell'Unione siano imputati a tali contingenti, non appena tali prodotti siano immessi in libera circolazione in Irlanda del Nord, come se tali merci fossero importate nell'Unione.

(7)Poiché la necessità di importare i prodotti in esame in Irlanda del Nord potrebbe variare nel tempo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di adeguare l'elenco di tali prodotti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (6). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/2170.

(9)In virtù dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del protocollo, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo, il presente regolamento si applicherebbe anche nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

(10)Al fine di evitare potenziali perturbazioni dei trasferimenti dei prodotti in esame da altre parti del Regno Unito all'Irlanda del Nord, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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