Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1300 della Commissione del 22 giugno 2023 recante modifica dell'allegato I del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana.

Giustizia 1223

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (2) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana le quali devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri che sono elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II del regolamento medesimo (Stati membri interessati). L'allegato I del suddetto regolamento di esecuzione elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito della comparsa di focolai di tale malattia.

(3)Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione (3), a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Germania, Grecia, Italia e Polonia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.

(4)Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

(5)Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (6) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 (7). Gli articoli 22, 25 e 40 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in particolare, l'adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali detenuti, compresa la peste suina africana in suini detenuti. Più precisamente tali misure prevedono l'istituzione di zone soggette a restrizioni e il divieto di movimenti di animali detenuti delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.

(6)Gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione prevedono anche l'adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali misure prevedono l'istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.

(7)Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sono stati registrati nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti in Grecia e Polonia, come pure nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia e Slovacchia. La situazione epidemiologica in alcune zone elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III in Ungheria, Polonia e Slovacchia nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è migliorata per quanto riguarda i suini detenuti e selvatici grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tali Stati membri conformemente alla legislazione dell'Unione.

(8)A giugno 2023 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione di Serres in Grecia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Grecia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, interessata da questo recente focolaio, dovrebbe invece essere elencata come zona soggetta a restrizioni III nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questo focolaio.

(9)A giugno 2023 sono stati inoltre rilevati diversi focolai di peste suina africana in suini detenuti nelle regioni della Grande Polonia, di Lubusz e della Varmia-Masuria in Polonia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Polonia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, interessate da questi recenti focolai, dovrebbero invece essere elencate come zone soggette a restrizioni III nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.

(10)A giugno 2023 sono stati inoltre rilevati due focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle regioni della Piccola Polonia e della Bassa Slesia in Polonia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Di conseguenza, tali aree della Polonia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.

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EurLex

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