Regolamento Delegato (UE) 2023/1219 della Commissione del 17 maggio 2023 recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2016/1675.

Giustizia 127

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)L’Unione deve assicurare la protezione efficace dell’integrità e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Pertanto la direttiva (UE) 2015/849 prevede che la Commissione individui i paesi terzi ad alto rischio i cui regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) presentano carenze strategiche che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione (2) individua i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.

(3)Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell’elevato volume di operazioni transfrontaliere da e verso l’Unione e del grado di apertura dei mercati, qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale costituisce anche una minaccia al sistema finanziario dell’Unione.

(4)A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, la Commissione tiene conto delle recenti informazioni disponibili, in particolare delle recenti dichiarazioni pubbliche del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), dell’elenco del GAFI delle «Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato» e dei rapporti del gruppo d’esame della cooperazione internazionale del GAFI riguardo ai rischi rappresentati dai singoli paesi terzi.

(5)Nel periodo intercorso dalle ultime modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/1675, il GAFI ha aggiornato l’elenco delle «Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato». Nella riunione plenaria del febbraio 2023 il GAFI ha aggiunto la Nigeria e il Sud Africa e ha soppresso la Cambogia e il Marocco. Alla luce di tali modifiche, la Commissione ha effettuato una valutazione per individuare i paesi terzi ad alto rischio in conformità dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(6)Nel febbraio 2023 la Nigeria ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e il gruppo intergovernativo di azione contro il riciclaggio in Africa occidentale (GIABA), gruppo regionale costituito sul modello del GAFI, per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Nel periodo intercorso dall’adozione del rapporto di valutazione reciproca, risalente all’agosto 2021, la Nigeria ha compiuto progressi su alcune delle azioni ivi raccomandate per migliorare il regime, anche migliorando il quadro legislativo in materia AML/CFT e aggiornando la valutazione dei rischi intrinseci di riciclaggio/finanziamento del terrorismo/finanziamento della proliferazione, e ha rafforzato l’attuazione di sanzioni finanziarie mirate. La Nigeria si adopererà per attuare il piano d’azione concordato con il GAFI, in particolare: 1) completando la valutazione dei rischi residui di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e aggiornando la strategia nazionale in materia di AML/CFT per garantire l’allineamento con altre strategie nazionali riguardanti i reati presupposto ad alto rischio; 2) rafforzando la cooperazione formale e informale a livello internazionale in linea con i rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo; 3) migliorando la vigilanza basata sul rischio in materia di AML/CFT esercitata nei confronti degli istituti finanziari e di determinate imprese e professioni non finanziarie, e rafforzando l’attuazione di misure preventive per i settori ad alto rischio; 4) assicurando che le autorità competenti abbiano accesso tempestivo a informazioni precise e aggiornate sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche e applicando sanzioni in caso di violazione degli obblighi in materia di titolarità effettiva; 5) dimostrando un aumento della diffusione delle informazioni finanziarie da parte dell’Unità di informazione finanziaria e dell’utilizzo che ne fanno le autorità di contrasto; 6) dimostrando un aumento sistematico di indagini e azioni penali su casi di riciclaggio in linea con i rischi di riciclaggio; 7) rilevando proattivamente le violazioni degli obblighi di dichiarazione di denaro contante, applicando sanzioni adeguate e mantenendo dati completi sui beni congelati, sequestrati, confiscati e ceduti; 8) dimostrando un aumento sistematico di indagini e azioni penali su diversi tipi di attività di finanziamento del terrorismo in funzione dei rischi e rafforzando la cooperazione tra agenzie nelle indagini in materia; e 9) svolgendo campagne d’informazione mirate e basate sul rischio destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro suscettibili di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo e attuando un controllo basato sul rischio per il sottoinsieme delle predette organizzazioni, senza ostacolare né scoraggiare le attività legittime delle organizzazioni senza scopo di lucro.

(7)Nel febbraio 2023 il Sud Africa ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e con il gruppo in materia di riciclaggio dell’Africa orientale e meridionale (ESAAMLG), gruppo regionale costituito sul modello del GAFI, per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Nel periodo intercorso dall’adozione del rapporto di valutazione reciproca, risalente al giugno 2021, il Sud Africa ha compiuto progressi significativi su molte delle azioni ivi raccomandate per migliorare il regime, anche elaborando politiche nazionali in materia di AML/CFT per far fronte ai rischi maggiori e, più di recente, modificando il quadro giuridico in materia di finanziamento del terrorismo e sanzioni finanziarie mirate, tra gli altri. Il Sud Africa si adopererà per attuare il piano d’azione concordato con il GAFI, in particolare: 1) dimostrando un aumento sistematico delle richieste di assistenza giudiziaria reciproca verso l’estero che facilitino le indagini in materia di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e la confisca di diversi tipi di beni in linea con il profilo di rischio; 2) migliorando la vigilanza basata sul rischio nei confronti di determinate imprese e professioni non finanziarie e dimostrando che tutte le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT applicano sanzioni effettive e proporzionate in caso di inosservanza; 3) assicurando che le autorità competenti abbiano accesso tempestivo a informazioni precise e aggiornate sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche e degli istituti giuridici, e applicando sanzioni in caso di violazione degli obblighi in materia di titolarità effettiva da parte delle persone giuridiche; 4) dimostrando un aumento sistematico delle richieste di informazioni finanziarie da parte dei servizi di contrasto al centro di informazione finanziaria nell’ambito delle indagini in materia di riciclaggio/finanziamento del terrorismo; 5) dimostrando un aumento sistematico delle indagini e azioni penali riguardanti casi di riciclaggio gravi e complessi e l’intera gamma di attività di finanziamento del terrorismo, in linea con il profilo di rischio; 6) migliorando l’individuazione, il sequestro e la confisca dei proventi e degli strumenti di una gamma più ampia di reati presupposto, in linea con il profilo di rischio; 7) aggiornando la valutazione del rischio di finanziamento del terrorismo per orientare l’attuazione di una strategia nazionale globale in materia di CFT; e 8) garantendo l’effettiva attuazione di sanzioni finanziarie mirate e dimostrando di disporre di un meccanismo valido per identificare le persone e le entità che rispondono ai criteri di designazione nazionale.

(8)Nella sua valutazione la Commissione conclude pertanto che è opportuno considerare la Nigeria e il Sud Africa giurisdizioni di paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’UE. La Nigeria e il Sud Africa dovrebbero quindi essere aggiunti alla tabella di cui al punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675.

(9)La Commissione ha riesaminato i progressi compiuti per colmare le carenze strategiche della Cambogia e del Marocco. Si tratta di paesi elencati nel regolamento delegato (UE) 2016/1675 ma depennati dall’elenco del GAFI delle «Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato» nel febbraio 2023.

(10)Il GAFI si è compiaciuto dei notevoli progressi compiuti dalla Cambogia e dal Marocco per migliorare i propri regimi AML/CFT e ha osservato che tali paesi hanno istituito i quadri giuridici e normativi necessari per rispettare gli impegni indicati nei rispettivi piani d’azione per quanto riguarda le carenze strategiche identificate dal GAFI. Di conseguenza il GAFI non sottopone più la Cambogia e il Marocco a monitoraggio nell’ambito della verifica continua della conformità alle regole AML/CFT sul piano globale; tali paesi continueranno a collaborare con i rispettivi gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI per migliorare ulteriormente i regimi AML/CFT.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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