IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (1).
(2)L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
(3)Nelle conclusioni del 23 marzo 2023 il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. Il Consiglio europeo ha inoltre ribadito che l'Unione resta determinata a mantenere e aumentare la pressione collettiva esercitata sulla Russia, anche tramite eventuali ulteriori misure restrittive. Il Consiglio europeo ha altresì sottolineato l'importanza e l'urgenza di intensificare gli sforzi volti a garantire l'effettiva attuazione delle sanzioni a livello europeo e nazionale e la sua ferma determinazione a prevenirne e contrastarne efficacemente l'elusione nei paesi terzi o da parte di questi ultimi. Ha invitato il Consiglio e la Commissione a rafforzare tutti gli strumenti di esecuzione necessari e a sviluppare, insieme agli Stati membri, un approccio pienamente coordinato a tal fine.
(4)Il consiglio ritiene che eludere le misure restrittive adottate dall'Unione in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, o vanificare significativamente in altro modo tali misure restrittive anche da parte di operatori di paesi terzi non vincolati da tali misure che in tale modo contribuiscono alla capacità bellica della Russia, possa compromettere la finalità e l'efficacia di tali misure restrittive. Gli indicatori di casi che vanificano le misure restrittive dell’Unione possono includere, fra l'altro: il fatto che l'attività principale di un operatore di un paese terzo consista nell'acquisto di beni soggetti a restrizioni nell'Unione che raggiungono la Russia, il coinvolgimento di persone o entità russe in qualsiasi fase; la recente costituzione di una compagnia per scopi connessi a far giungere beni soggetti a restrizioni in Russia, o un incremento repentino del fatturato di un operatore di un paese terzo coinvolto in tali attività.
(5)Il Consiglio ha inoltre considerato che la guerra dell'informazione costituisce uno strumento fondamentale attraverso il quale la Russia attua la guerra di aggressione contro l’Ucraina e commette gravi violazioni del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Le imprese del settore informatico che forniscono tecnologie e software critici alla comunità di intelligence russa sono titolari di una licenza rilasciata dal servizio federale di sicurezza della Federazione russa (FSB), che consente loro di lavorare con informazioni del livello di sicurezza russo di «segreto di Stato». Inoltre, tali società sono spesso titolari di una speciale licenza di «armi e attrezzature militari» rilasciata dal ministero russo dell'Industria e del commercio. Il Consiglio ritiene pertanto che i criteri di designazione debbano essere ampliati al fine di includere le persone giuridiche, le entità o gli organismi che operano nel settore informatico russo e sono in possesso di una licenza rilasciata dal Centro per la concessione di licenze, la certificazione e la protezione dei segreti di Stato dell’FSB (FSB Center for Licensing, Certification, and Protection of State Secrets) o di una licenza di «armi e attrezzature militari» rilasciata dal ministero russo dell'Industria e del commercio.
(6)Inoltre, data la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che 70 persone e 30 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina debbano essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.
(7)È opportuno estendere a due istituti finanziari recentemente inseriti in elenco una deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche, che era applicabile agli istituti finanziari precedentemente inseriti in elenco ai sensi della decisione (PESC) 2014/14. È inoltre opportuno introdurre un'ulteriore deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di determinate entità inserite in elenco per consentire il disinvestimento da società russe e la cessione di determinati tipi di titoli detenuti presso specifiche entità inserite in elenco. È altresì opportuno introdurre una deroga che consenta l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che elimini il controllo esercitato da una persona inserita in elenco sulle attività di un'entità dell'Unione non inserita in elenco posseduta o controllata dalla persona inserita in elenco e che garantisca che quest'ultima non ne tragga alcun beneficio, consentendo in tale modo a detta entità di proseguire le sue attività commerciali. Al fine di salvaguardare la sicurezza marittima, è opportuno introdurre un'esenzione dal congelamento dei beni e dal divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche, così da consentire la prestazione di servizi di pilotaggio in circostanze specifiche.
(8)È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
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