Decisione (PESC) 2023/1217 del Consiglio del 23 giugno 2023 che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Giustizia 127

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

(2)L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

(3)Nelle conclusioni del 23 marzo 2023 il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. Il Consiglio europeo ha inoltre ribadito che l'Unione resta determinata a mantenere e aumentare la pressione collettiva esercitata sulla Russia, anche tramite eventuali ulteriori misure restrittive. Il Consiglio europeo ha altresì sottolineato l'importanza e l'urgenza di intensificare gli sforzi volti a garantire l'effettiva attuazione delle sanzioni a livello europeo e nazionale e la propria ferma determinazione a prevenirne e contrastarne efficacemente l'elusione nei paesi terzi o da parte di questi ultimi. Ha invitato il Consiglio e la Commissione a rafforzare tutti gli strumenti di esecuzione necessari e a sviluppare, insieme agli Stati membri, un approccio pienamente coordinato a tal fine.

(4)Le attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere le misure restrittive adottate dall'Unione in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina compromettono la finalità e l'efficacia di tali misure restrittive.

(5)Per ridurre il più possibile il rischio di elusione delle misure restrittive, è opportuno vietare il transito nel territorio russo di beni e tecnologie esportati dall'Unione che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia, di beni e tecnologie esportati dall'Unione adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale nonché di carboturbi e additivi per carburanti esportati dall'Unione.

(6)In quanto membri della comunità internazionale, l'Unione e i paesi terzi difendono i principi del diritto internazionale sanciti nella Carta delle Nazioni Unite così come difendono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

(7)L'Unione riconosce gli sforzi profusi dalle autorità nazionali di molti paesi terzi per arginare il flusso dei beni, delle tecnologie e dei servizi contemplati dalle misure restrittive adottate dall'Unione in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. È opportuno che l'Unione continui a sostenere i paesi terzi impegnati in tale sforzo con tutti i mezzi disponibili.

(8)Per affrontare il fenomeno dell'elusione delle misure restrittive dell'Unione per il tramite di giurisdizioni di paesi terzi, l'Unione dovrebbe rapidamente potenziare la cooperazione bilaterale e multilaterale mediante i rapporti diplomatici con i paesi terzi in questione e la prestazione di maggiore assistenza tecnica agli stessi. Allo scopo di sviluppare, insieme agli Stati membri, un approccio pienamente coordinato a tal fine, la Commissione informerà periodicamente il Consiglio.

(9)È opportuno rafforzare rapidamente l'azione laddove le iniziative di cooperazione bilaterale o multilaterale dell'Unione non producano il risultato auspicato di evitare che persone o entità di paesi terzi eludano le misure restrittive adottate dall'Unione in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Tale azione dovrebbe essere mirata, proporzionata e volta unicamente a privare la Russia delle risorse che le consentono di proseguire la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina.

(10)L'Unione dovrebbe adottare le opportune misure individuali in risposta al coinvolgimento di operatori di paesi terzi nell'agevolazione dell'elusione. Tali misure possono comprendere singole designazioni a norma della decisione 2014/145/CFSP del Consiglio (2) e del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3) o altre misure a norma del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (4), ad esempio l'aggiunta di entità all'allegato IV del regolamento (UE) n. 833/2014, anche sulla base delle informazioni e dei suggerimenti ricevuti dagli Stati membri.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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