Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1301 della Commissione del 26 giugno 2023 recante modifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione.

Giustizia 1223

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare gli articoli 16 e 20,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), in particolare gli articoli 13 e 16,

considerando quanto segue:

1.PREMESSA

(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione ("regolamento definitivo") (3), la Commissione europea ha istituito una misura di salvaguardia definitiva su determinati prodotti di acciaio ("misura di salvaguardia"), che consiste in contingenti tariffari per determinati prodotti di acciaio ("prodotto in esame") comprendenti 26 categorie di prodotti di acciaio, fissati a livelli tali da preservare i flussi commerciali tradizionali per categoria di prodotto. Un dazio doganale del 25 % si applica solo oltre le soglie quantitative di tali contingenti tariffari, che aumentano (attualmente del 4 %) ogni anno a seguito della liberalizzazione. La misura di salvaguardia è stata istituita per un periodo iniziale di tre anni, vale a dire fino al 30 giugno 2021.

(2)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione (4) ("regolamento di riesame della proroga"), la Commissione ha prorogato la durata della misura di salvaguardia fino al 30 giugno 2024.

(3)La Commissione ha apportato adeguamenti tecnici alla misura a seguito di diverse inchieste di riesame del funzionamento, rispettivamente mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 della Commissione (5) ("primo regolamento di riesame del funzionamento"), il regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 della Commissione (6) ("secondo regolamento di riesame del funzionamento") e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/978 della Commissione (7) ("terzo regolamento di riesame del funzionamento"). La Commissione ha inoltre riesaminato la misura a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione (8). La Commissione ha adeguato la misura a seguito di determinati eventi, in particolare l'imposizione di un divieto di importazione di acciaio dalla Russia e dalla Bielorussia nel contesto dell'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina (9) e la scadenza di determinate disposizioni di un accordo bilaterale con partner commerciali preferenziali (10).

2.PORTATA DELL'INCHIESTA

(4)Il considerando 85 del regolamento di riesame della proroga stabilisce che "al fine di garantire che la misura di salvaguardia resti in vigore solo per quanto necessario, la Commissione procederà a un riesame per stabilire se, in base alle circostanze esistenti in quel momento, la misura di salvaguardia debba essere revocata entro il 30 giugno 2023, vale a dire dopo due anni di proroga".

(5)Nel regolamento di riesame della proroga, la Commissione ha inoltre osservato che, oltre a valutare l'eventuale revoca della misura entro il 30 giugno 2023 in base alle circostanze esistenti in quel momento, essa poteva anche avvalersi di tale riesame, qualora la misura non fosse revocata anticipatamente, per aggiornare l'elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alla misura o esclusi dalla sua applicazione sulla base dei dati del 2022 sulle importazioni e per valutare se il livello di liberalizzazione continuasse ad essere adeguato.

3.PROCEDURA

(6)La Commissione ha pertanto aperto un'inchiesta di riesame mediante un avviso di apertura ("avviso") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 2 dicembre 2022 (11). L'avviso invitava le parti interessate a fornire elementi di prova e dati per determinare se fosse giustificato revocare la misura entro il 30 giugno 2023.

(7)La Commissione ha chiesto informazioni specifiche ai produttori e agli utilizzatori dell'Unione tramite l'uso di questionari, che sono stati messi a disposizione delle parti interessate nel fascicolo pubblico ("TRON") (12) e sul sito web della Commissione europea (DG Commercio) (13).

(8)Come nelle inchieste di riesame precedenti, la Commissione ha elaborato una procedura scritta in due fasi. In primo luogo, le parti hanno avuto la possibilità di inviare le loro comunicazioni e, se del caso, di rispondere ai questionari entro il 13 gennaio 2023. La Commissione ha reso disponibili tali informazioni nel fascicolo pubblico e le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni (fase di controdeduzione). La Commissione ha successivamente reso disponibili le controdeduzioni in TRON.

(9)In una fase successiva del procedimento la Commissione ha caricato su TRON la serie aggiornata di risposte al questionario trasmesse dai produttori dell'Unione al fine di includere i dati disponibili più recenti, vale a dire gli indicatori economici dell'ultimo trimestre del 2022. Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare le loro osservazioni sulle informazioni aggiornate.

4.RISULTANZE DELL'INCHIESTA

(10)Ai sensi del regolamento di riesame della proroga, la misura di salvaguardia è stata fissata fino al 30 giugno 2024. All'epoca la Commissione ha concluso che un aumento del volume delle importazioni in caso di revoca della misura come inizialmente previsto potesse compromettere gravemente qualsiasi ripresa economica significativa e gli sforzi compiuti dall'industria siderurgica dell'Unione nel suo processo di adeguamento a un livello più elevato di importazioni. Pertanto la misura potrebbe essere revocata il 30 giugno 2023 solo se la Commissione concludesse, in base alle circostanze successive al riesame della proroga e agli elementi di prova disponibili (comprese le comunicazioni e le controdeduzioni ricevute dalle parti interessate nell'inchiesta di riesame in corso), che tale revoca anticipata sarebbe giustificata. Per contro, in assenza di elementi di prova positivi che giustifichino una revoca anticipata, la misura continuerebbe automaticamente ad essere in vigore fino al 30 giugno 2024.

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EurLex

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