Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1202 della Commissione del 21 giugno 2023 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/2325.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 3, e l’articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione (2) reca l’elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (3).

(2)L’India ha informato la Commissione che la sua autorità competente ha revocato l’accreditamento degli organismi di controllo «APOF Organic Certification Agency» (AOCA- IN-ORG-002), «Bhumaatha Organic Certification Bureau» (BOCB-IN-ORG-034), «Karnataka State Organic Certification Agency» (IN-ORG-027) e ha sospeso l’accreditamento dell’organismo di controllo «Faircert Certification Services Pvt Ltd» (IN-ORG-023).

(3)Il Giappone ha informato la Commissione che la sua autorità competente ha revocato l’accreditamento degli organismi di controllo «Japan Grain Inspection Association» (JP-BIO-039) e «OCIA Japan» (JP-BIO-008).

(4)Il Giappone ha informato la Commissione che la sua autorità competente ha riconosciuto l’organismo di controllo «Japan Association for Inspection and Investigation of Food Including Fats and Oils» (JP-BIO-042).

(5)La Repubblica di Corea ha chiesto alla Commissione di riconoscere come autorità competente, oltre al «Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs», il «National Agricultural Products Quality Management Service».

(6)L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 reca l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza e competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati nei paesi terzi. Alla luce delle nuove informazioni e richieste pervenute alla Commissione dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325, è opportuno apportare alcune modifiche a tale elenco.

(7)La Commissione ha ricevuto da «Albinspekt bio.inspecta» la richiesta di revocare il suo riconoscimento per tutti i paesi terzi per i quali è riconosciuto, a causa della sua fusione con «Bio.inspecta AG».

(8)Diverse partite di prodotti importati in provenienza dall’India e dall’Egitto e certificati come biologici da Biocert International Pvt Ltd sono state contaminate con prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica e/o nella produzione convenzionale nell’Unione, tra cui l’ossido di etilene (ETO), che è cancerogeno, mutageno e tossico per la riproduzione. Ne è conseguita una serie di notifiche nel sistema informativo sull’agricoltura biologica (OFIS). Nelle partite sono stati rilevati livelli di contaminazione generalmente superiori ai livelli massimi di residui di ossido di etilene stabiliti dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(9)Inoltre «Biocert International Pvt Ltd» non ha dimostrato che i prodotti biologici importati sotto il suo controllo sono stati ottenuti conformemente a norme di produzione e assoggettati a un regime di controllo equivalenti a quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dai regolamenti della Commissione (CE) n. 889/2008 (5) e (CE) n. 1235/2008 (6).

(10)Biocert non ha dimostrato che tutti gli operatori controllati da «Biocert International Pvt Ltd» sono stati soggetti a misure di controllo di efficacia equivalente e che siffatte misure di controllo sono state applicate in modo continuo ed efficace conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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