LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.
(2)A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi sono stati inseriti in un elenco provvisorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Uno dei generi elencati è Malus Mill.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (3) stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nel territorio dell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, ma per i quali non sono stati ancora interamente valutati i rischi sanitari. Ciò è dovuto al fatto che uno o più organismi nocivi ospitati da tali piante non sono ancora stati inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (4), ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi a seguito di un’ulteriore valutazione dei rischi completa.
(4)Il 17 settembre 2021 il Regno Unito (5) ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell’Unione di quanto segue: marze e gemme da innesto di massimo un anno, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica; piante da impianto di massimo sette anni, a radice nuda, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica e piante da impianto di massimo sette anni, in substrato colturale, appartenenti alla specie Malus domestica («piante in questione»). Tale domanda era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.
(5)Il 29 marzo 2023 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante in questione originarie del Regno Unito (6). L’Autorità ha individuato Colletotrichum aenigma, Meloidogyne mali, Eulecanium excrescens, Takahashia japonica, Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus ed Erwinia amylovora quali organismi nocivi pertinenti per dette piante.
(6)L’Autorità ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo relativo a Colletotrichum aenigma, Meloidogyne mali, Eulecanium excrescens, Takahashia japonica, virus della maculatura anulare del tabacco e virus della maculatura anulare del pomodoro e ha stimato la probabilità che le «piante in questione» siano indenni da tali organismi nocivi. Secondo quanto da essa concluso, vi è una probabilità elevata che le «piante in questione» siano esenti da tali organismi nocivi. Per quanto riguarda Erwinia amylovora, l’Autorità ha valutato se siano soddisfatte le prescrizioni particolari per l’introduzione e lo spostamento di piante di Malus Mill., esclusi i frutti e le sementi, nelle zone protette specificate, elencate nell’allegato X, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione. Essa ha concluso che il Regno Unito soddisfa tali prescrizioni particolari.
(7)Sulla base di tale parere, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante in questione si considera ridotto a un livello accettabile, a condizione che siano applicate adeguate misure per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante.
(8)Le misure descritte dal Regno Unito nel fascicolo tecnico sono considerate sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’introduzione delle piante in questione nel territorio dell’Unione. Dette misure dovrebbero pertanto essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l’importazione al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione dall’introduzione delle piante in questione.
(9)Di conseguenza le piante in questione non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
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