Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1201 della Commissione del 21 giugno 2023 relativo alle modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione di determinate procedure a norma del Regolamento (UE) 2022/2065 del PE e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (1), in particolare l’articolo 83, primo comma, lettere a), b) e c),

invitate le parti interessate a presentare osservazioni,

sentito il comitato europeo per i servizi digitali,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2022/2065 autorizza la Commissione ad adottare atti di esecuzione riguardanti le modalità pratiche relative a determinati aspetti dei procedimenti a norma di tale regolamento. Nel rispetto dei principi di buona amministrazione e di certezza del diritto, è necessario stabilire norme riguardanti i poteri della Commissione di effettuare ispezioni a norma dell’articolo 69 del regolamento (UE) 2022/2065 e di adottare le necessarie azioni di monitoraggio a norma dell’articolo 72 di tale regolamento. Occorre inoltre stabilire norme relative all’esercizio del diritto di essere ascoltati da parte dei destinatari delle constatazioni preliminari della Commissione e all’accesso al fascicolo della Commissione di cui all’articolo 79 del regolamento (UE) 2022/2065.

(2)Nell’ambito delle ispezioni, l’articolo 69, paragrafo 2, lettere f) e g), del regolamento (UE) 2022/2065 conferisce ai funzionari della Commissione, e alle altre persone che li accompagnano, autorizzati dalla Commissione a svolgere un’ispezione, il potere di chiedere a rappresentanti o membri del personale del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca di dimensioni molto grandi in questione o, se del caso, ad altre persone interessate di cui all’articolo 67, paragrafo 1, di tale regolamento, spiegazioni su fatti o documenti relativi all’oggetto e allo scopo dell’ispezione e verbalizzarne le risposte. Nel medesimo ambito delle ispezioni, l’articolo 69, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2022/2065 conferisce ai funzionari della Commissione, e alle altre persone che li accompagnano, autorizzati dalla Commissione a svolgere un’ispezione, il potere di rivolgere domande a tali rappresentanti o membri del personale in relazione all’oggetto e allo scopo dell’ispezione e verbalizzarne le risposte. Ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2065 la Commissione può irrogare ammende a tali fornitori o persone quando costoro non rettificano, entro il termine stabilito dalla Commissione, una risposta inesatta, incompleta o fuorviante data da un proprio rappresentante o da un membro del proprio personale a domande rivoltegli nel corso di un’ispezione. È pertanto necessario dotare tali fornitori e persone di un registro delle spiegazioni fornite e stabilire una procedura che consenta loro di rettificare, modificare o integrare le spiegazioni fornite, anche da un rappresentante o da un membro del personale che le ha fornite senza che fosse autorizzato a farlo. Le spiegazioni fornite da un rappresentante o da un membro del personale dovrebbero rimanere nel fascicolo della Commissione così come verbalizzate durante l’ispezione.

(3)A norma dell’articolo 72 del regolamento (UE) 2022/2065, la Commissione può intraprendere le azioni necessarie per monitorare l’effettiva attuazione e osservanza del regolamento. A tale fine la Commissione dovrebbe poter ordinare ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di fornire accesso alle loro banche dati e ai loro algoritmi e di fornire spiegazioni al riguardo, ove ciò sia necessario per garantire l’effettivo rispetto del regolamento (UE) 2022/2065. L’accesso a tali banche dati può consistere nel consentire alla Commissione di consultarle mediante interrogazioni, secondo quanto necessario per monitorare l’effettiva attuazione e osservanza del regolamento (UE) 2022/2065. Ai fini del presente regolamento, il termine «banca dati» dovrebbe essere interpretato come riferito a qualsiasi risorsa di dati rilevante a disposizione del fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, indipendentemente dal fatto che siano accessibili in un’unica banca dati. Nell’ordinare tale accesso a fini di monitoraggio, la Commissione dovrebbe altresì poter specificare le interfacce tecniche che possono facilitare l’accesso alle banche dati e agli algoritmi, quali interfacce per programmi applicativi (API) o altre modalità di accesso tecnico, tra cui l’accesso in tempo reale e/o i mezzi per accedere a volumi elevati di dati. In tale ambito la Commissione dovrebbe inoltre poter disporre che tali fornitori conservino i documenti necessari alle condizioni da essa stabilite. Per dotarsi delle conoscenze e delle competenze necessarie per svolgere le sue funzioni a norma del regolamento (UE) 2022/2065, la Commissione dovrebbe poter nominare esperti e revisori esterni che la assistano nell’esercizio dei suoi compiti di vigilanza. Tali esperti e revisori dovrebbero essere indipendenti dal fornitore in questione e possedere le competenze e le conoscenze necessarie per assistere la Commissione. A tale fine è necessario stabilire le prescrizioni per l’indipendenza e le competenze di tali esperti e revisori.

(4)L’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 impone alla Commissione di dare, prima di adottare una decisione a norma dell’articolo 73, paragrafo 1, o degli articoli 74 o 76 di detto regolamento, a un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o a un’altra persona di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 alla quale ha comunicato le constatazioni preliminari, la possibilità di essere ascoltato in merito a tali constatazioni preliminari e alle misure che la Commissione intende adottare alla luce di tali constatazioni preliminari. Tali fornitori e persone dovrebbero presentare le proprie osservazioni per iscritto, entro un termine fissato dalla Commissione in modo da conciliare l’efficienza e l’efficacia del procedimento, da un lato, e la possibilità di esercitare il diritto di essere ascoltati, dall’altro. I destinatari delle constatazioni preliminari dovrebbero avere il diritto di esporre sinteticamente i fatti e di fornire gli opportuni documenti giustificativi. Al fine di garantire procedimenti equi ed efficienti, l’effettiva e piena applicazione del regolamento (UE) 2022/2065 e la certezza del diritto per tutte le persone interessate, è necessario stabilire norme relative al formato e alla lunghezza massima delle osservazioni scritte e all’uso delle lingue.

(5)L’articolo 79, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 impone alla Commissione di concedere l’accesso al fascicolo alle parti interessate dal procedimento. Sebbene il destinatario delle constatazioni preliminari debba sempre ricevere dalla Commissione le versioni non riservate di tutti i documenti ivi menzionati, la Commissione dovrebbe poter decidere caso per caso in merito alla procedura appropriata per consentire l’accesso a ulteriori informazioni contenute nel fascicolo. Nel concedere l’accesso al fascicolo, la Commissione dovrebbe garantire la tutela dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di chiedere alle persone che presentano o hanno presentato informazioni o documenti nel corso della procedura di segnalare i segreti aziendali o le altre informazioni riservate. Prima di mettere tali informazioni a disposizione dei destinatari delle conclusioni preliminari, la Commissione dovrebbe valutare, per ciascun singolo documento, se, ai fini dell’esercizio effettivo del diritto di essere ascoltati, la necessità di divulgazione sia preminente rispetto ai danni che la persona che ha fornito le informazioni o i documenti potrebbe subire a causa della loro divulgazione.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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