LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il 26 settembre 2017 la società Rigest Trading (Ireland) Limited ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione dell'Unione per una famiglia di biocidi denominata «Airedale PAA product family», dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, quali descritti nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente del Belgio aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-EW057176-14.
(2)Il principio attivo contenuto nella famiglia di biocidi «Airedale PAA product family» è l'acido peracetico, inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 2, 3 e 4.
(3)Il 16 dicembre 2021 l'autorità di valutazione competente ha presentato all'Agenzia, in conformità all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione.
(4)Il 5 luglio 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il suo parere (2), il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per la famiglia di biocidi «Airedale PAA product family» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, in conformità all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(5)Nel parere si conclude che la «Airedale PAA product family» è una famiglia di biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, per la quale può essere chiesta l'autorizzazione dell'Unione conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e che, subordinatamente alla conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 19, paragrafi 1 e 6, di detto regolamento.
(6)In conformità all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 20 luglio 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
(7)La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Airedale PAA product family».
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alla società Rigest Trading (Ireland) Limited è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione con il numero di autorizzazione EU-0028970-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «Airedale PAA product family» in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida di cui all'allegato.
L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 12 luglio 2023 al 30 giugno 2033.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it