Regolamento Delegato (UE) 2023/1193 della Commissione del 14 marzo 2023 che integra il Regolamento (UE) 2021/23 del PE e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti del piano di risoluzione.

Giustizia 111

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 9, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)Nell’elaborare i piani di risoluzione, è opportuno che le autorità di risoluzione si assicurino di tenere conto di tutti gli elementi di cui all’articolo 12, paragrafo 7, lettere da a) a s), del regolamento (UE) 2021/23. Le norme relative al contenuto dei piani di risoluzione dovrebbero essere sufficientemente particolareggiate per garantire che i piani di risoluzione siano mirati e utili ai fini dell’attuazione delle strategie di risoluzione, offrendo nel contempo una flessibilità sufficiente per tenere conto del quadro giuridico nazionale in materia di diritto fallimentare, nonché della natura e della complessità dell’attività di compensazione della CCP.

(2)Sebbene tutti gli elementi che precisano il contenuto dei piani di risoluzione, disciplinati dall’articolo 12 del regolamento (UE) 2021/23, debbano essere inclusi nel piano di risoluzione, l’autorità di risoluzione dovrebbe far sì che tali elementi si riflettano nel piano di risoluzione in modo adeguato, tenendo conto delle caratteristiche specifiche della controparte centrale (CCP), quali la natura e la complessità dell’attività di compensazione da essa esercitata.

(3)È opportuno che la sintesi degli elementi fondamentali del piano di risoluzione di cui all’articolo 12, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23 sia succinta e mirata, ma nel contempo contenga spiegazioni sufficienti in merito agli elementi fondamentali del piano che devono essere comunicati alla CCP. La sintesi dovrebbe informare le CCP sulle azioni principali che dovrebbero essere in grado di eseguire e sui dati che dovrebbero essere in grado di presentare. È opportuno che la sintesi riservi una particolare attenzione agli aspetti del piano che possono influire in misura sostanziale sulla pianificazione del risanamento e della gestione della crisi della CCP e chiarisca ciò che ci si attende dalla CCP per quanto riguarda la cooperazione nella fase di risoluzione e le misure che possono incidere sulle sue funzioni.

(4)Al fine di garantire l’adeguatezza e la proporzionalità generali del piano di risoluzione, è opportuno che esso contenga scenari e strategie di risoluzione. L’autorità di risoluzione dovrebbe disporre degli strumenti, sotto forma di diversi tipi di scenari possibili, comprese le relative combinazioni, per creare scenari pertinenti e adeguati per la CCP, nonché di un elenco degli aspetti principali da prendere in considerazione in sede di definizione delle strategie di risoluzione per gli scenari di risoluzione.

(5)Al fine di tenere conto delle caratteristiche specifiche del quadro giuridico nazionale applicabile in materia di diritto fallimentare, è opportuno che le autorità di risoluzione dispongano della flessibilità necessaria per considerare attentamente alcuni aspetti della pianificazione della risoluzione, quali il meccanismo di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) 2021/23, e le eventuali differenze tra la gerarchia dei creditori prevista dalle procedure nazionali di insolvenza e l’ordine di assorbimento delle perdite stabilito a norma del regolamento (UE) 2021/23. Tale flessibilità complessiva è rimarcata dal presente regolamento, che stabilisce gli elementi da integrare nel piano di risoluzione, senza pregiudicare la flessibilità prevista dal regolamento (UE) 2021/23. Inoltre gli elementi specificati nel presente regolamento non impediscono all’autorità di risoluzione di determinare altri aspetti da integrare nel piano di risoluzione.

(6)Per agevolare e garantire l’efficace attuazione del piano di risoluzione, qualora l’autorità di risoluzione abbia valutato taluni aspetti della CCP in modo diverso rispetto alla valutazione effettuata dalla CCP stessa nell’ambito del piano di risanamento, è essenziale che tali differenze siano prese in considerazione alla luce del possibile impatto sulla rapida attuazione del piano di risoluzione. Pertanto, qualora siano individuate differenze, l’autorità di risoluzione dovrebbe tenerne conto nel piano di risoluzione e valutarle per comprenderne l’eventuale effetto sull’attuazione del piano di risoluzione.

(7)Per garantire che i piani di risoluzione, ove necessario, possano essere attuati in modo efficace e nei tempi previsti, è essenziale che le autorità di risoluzione abbiano «collaudato», per quanto possibile, l’applicazione del piano di risoluzione previsto, sottoponendo a prove approfondite i processi e le procedure. Tali prove dovrebbero includere l’invio di messaggi di posta elettronica e di informazioni al fine di garantire che qualsiasi azione prevista riguardante le modalità e la tempistica con cui intraprendere determinate fasi e raccogliere determinate informazioni sia praticabile in condizioni di stress e che gli eventuali impedimenti riscontrati siano superati per far sì che, per quanto possibile, i tempi stimati possano essere verosimilmente rispettati.

(8)Per garantire la permanenza dei dipendenti chiave nella CCP durante la fase di risoluzione, è opportuno che l’autorità di risoluzione cerchi sia di valutare e prevedere le strutture di incentivazione da utilizzare, possibilmente non collegate solo agli utili futuri della CCP ma anche alle remunerazioni dirette, sia di trovare il modo per garantire che il personale sia sufficiente, prendendo in considerazione assunzioni a breve termine, scambi, assegnazioni temporanee di dipendenti o accordi di consulenza con dipendenti, se del caso, affinché la CCP disponga delle competenze di cui necessita.

(9)Al fine di garantire una cooperazione rapida ed efficiente con le autorità i cui settori di competenza sarebbero interessati dal dissesto di una CCP, e che sono rappresentate nel collegio di risoluzione quale definito all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/23, è opportuno che l’autorità di risoluzione predisponga e sottoponga regolarmente a prove le modalità di notificazione al collegio di risoluzione e di comunicazione di tutte le informazioni pertinenti.

(10)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione, previa consultazione del Comitato europeo per il rischio sistemico.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex 

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