Regolamento Delegato (UE) 2023/1192 della Commissione del 14 marzo 2023 che integra il Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Giustizia 111

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 7, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)Al fine di garantire una governance omogenea della risoluzione delle CCP in tutta l’Unione, i collegi di risoluzione istituiti a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/23 dovrebbero basarsi su un insieme comune di norme di funzionamento.

(2)I collegi di risoluzione devono agevolare la cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione, in particolare nei preparativi del risanamento e della risoluzione, riunendo tutte le pertinenti autorità competenti, i membri interessati del Sistema europeo di banche centrali, le banche centrali che emettono le valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati, il ministero competente, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l’Autorità bancaria europea (ABE).

(3)Onde garantire l’efficacia e l’efficienza del processo decisionale, dei processi di scambio delle informazioni e della cooperazione tra le autorità, le modalità e procedure scritte del collegio di risoluzione dovrebbero comprendere le disposizioni organizzative necessarie. In particolare il collegio di risoluzione dovrebbe riconoscere la necessità di creare sottostrutture flessibili al proprio interno per svolgere le proprie funzioni e garantire che i membri siano in grado di contribuire in modo appropriato in relazione alle varie attività del collegio.

(4)Le modalità e procedure scritte del collegio di risoluzione dovrebbero altresì comprendere le necessarie disposizioni operative. Tali disposizioni operative dovrebbero consentire alle autorità di risoluzione di coordinare i loro contributi al collegio di vigilanza istituito a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), responsabile del funzionamento quotidiano della CCP. Inoltre tali disposizioni operative dovrebbero agevolare il compito delle autorità di risoluzione di organizzare l’analisi, l’esame e la valutazione dei contributi che ricevono dal collegio di vigilanza. Le modalità e procedure scritte dovrebbero pertanto includere un processo di comunicazione tra il collegio di vigilanza e il collegio di risoluzione.

(5)Per assicurare la solidità del collegio di risoluzione, l’efficienza delle sue procedure interne e un coordinamento efficace con il collegio di vigilanza, il collegio di risoluzione dovrebbe basarsi su un insieme di norme operative che disciplinino il funzionamento delle riunioni del collegio, lo scambio di informazioni in seno al collegio di risoluzione e le modalità di comunicazione.

(6)Per garantire che le procedure operative siano efficaci in caso di emergenza, l’autorità di risoluzione della CCP dovrebbe esaminare adeguatamente la prontezza d’azione e di reazione del collegio di risoluzione in un tale scenario.

(7)Ai fini di un processo decisionale agevole ed efficiente, è necessario pianificare con tempestività e concretezza tutte le procedure di adozione di decisioni congiunte. Ogni autorità coinvolta in tali procedure dovrebbe fornire all’autorità di risoluzione della CCP il proprio contributo in relazione alla rispettiva decisione congiunta in maniera tempestiva ed efficace e secondo i calendari concordati per la rispettiva decisione congiunta.

(8)È necessario garantire che le decisioni congiunte siano prese rapidamente e in modo tempestivo. Ciò è particolarmente importante per le decisioni in materia di risoluzione, ma è rilevante anche per la pianificazione della risoluzione e la valutazione della risolvibilità. Allo stesso tempo, le autorità coinvolte nella procedura di decisione congiunta dovrebbero disporre di tempo sufficiente per esprimere la loro opinione. Dovrebbero essere stabilite le fasi per giungere ad una decisione congiunta, riconoscendo che alcune di esse possono essere svolte in parallelo e altre in ordine sequenziale.

(9)Per garantire la comparabilità dei processi e dei risultati, e di conseguenza raggiungere la convergenza tra i diversi collegi di risoluzione, è necessario definire norme uniformi sulla procedura e sui documenti necessari per giungere a una decisione congiunta in seno a detti collegi.

(10)È altresì necessario definire il quadro procedurale affinché l’autorità di risoluzione, le autorità aderenti al collegio di risoluzione in veste di membri e, se del caso, le autorità competenti e le autorità di risoluzione terze si adoperino per garantire una pianificazione della risoluzione efficiente e funzionale anche in assenza di decisioni congiunte.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex 

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