Regolamento (UE) 2023/1191 del Consiglio del 16 giugno 2023 che modifica il Regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali.

Giustizia 111

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell’Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio (1) ha aperto contingenti tariffari autonomi dell’Unione («contingenti»). I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell’Unione ad aliquota ridotta o nulla.

(2)Poiché è nell’interesse dell’Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali e considerato il fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all’interno dell’Unione, è necessario aprire nuovi contingenti recanti i numeri d’ordine 09.2561, 09.2562 e 09.2857 a dazio zero per quantitativi adeguati di tali prodotti.

(3)Poiché non è più nell’interesse dell’Unione mantenere i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.2581 e 09.2672, è opportuno che tali contingenti siano chiusi a decorrere dal 1o luglio 2023.

(4)Tenuto conto delle modifiche da apportare, e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l’allegato del regolamento (UE) 2021/2283..

(5)Al fine di evitare ogni interruzione nell’applicazione del regime dei contingenti e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione, del 13 dicembre 2011, in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2023. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) 2021/2283 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2023

Per il Consiglio

Il presidente

E. SVANTESSON

Tratto da:

Link:

EurLex 

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