IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali non prodotti nell’Unione ed evitare in tal modo perturbazioni nel mercato per tali prodotti, i dazi della tariffa doganale comune del tipo indicato nell’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («dazi TDC») su tali prodotti sono stati sospesi dal regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio (2). Di conseguenza, i prodotti che figurano nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278 possono essere importati nell’Unione ad aliquota ridotta o nulla, senza alcun limite per quanto riguarda il loro quantitativo.
(2)La produzione dell’Unione di alcuni prodotti che non figurano nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è inadeguata a soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici nell’Unione. Poiché è nell’interesse dell’Unione garantire un approvvigionamento adeguato di taluni prodotti e tenuto conto del fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all’interno dell’Unione, è necessario concedere una sospensione completa dei dazi TDC su tali prodotti.
(3)Al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell’Unione, è opportuno concedere una sospensione parziale dei dazi della TDC per alcuni prodotti connessi alla produzione di batterie che attualmente non figurano nell’allegato del regolamento (UE)2021/2278 e la cui produzione nell’Unione è inadeguata a soddisfare le esigenze specifiche delle industrie utilizzatrici dell’Unione. È opportuno fissare al 31 dicembre 2023 la data per il riesame obbligatorio di tali sospensioni, affinché tale riesame possa prendere in considerazione l’evoluzione a breve termine del settore della produzione di batterie nell’Unione.
(4)È necessario modificare la designazione e la classificazione dei prodotti per alcune sospensioni dei dazi TDC figuranti nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278 al fine di tener conto dell’evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche nel mercato.
(5)Non è più nell’interesse dell’Unione mantenere le sospensioni dei dazi della TDC per alcuni prodotti che figurano nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278. Le sospensioni per tali prodotti dovrebbero pertanto essere soppresse a decorrere dal 1o luglio 2023.
(6)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2278.
(7)Al fine di evitare ogni interruzione nell’applicazione del regime di sospensioni tariffarie autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione, del 13 dicembre 2011, in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni tariffarie per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2023. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2023
Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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