Decisione (PESC) 2023/1187 del Consiglio del 19 giugno 2023 sul sostegno dell'Unione all'universalizzazione e all'effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare.

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), secondo cui la non proliferazione, il disarmo e il controllo degli armamenti possono portare un contributo essenziale alla lotta globale contro il terrorismo, riducendo il rischio di accesso ad armi di distruzione di massa, materiali radioattivi e vettori da parte di attori non governativi. Il capitolo III della strategia contiene un elenco di misure che devono essere adottate sia all'interno dell'Unione che nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.

(2)L'Unione sta attivamente attuando la strategia e realizzando le misure elencate nel capitolo III, in particolare adoperandosi per l'universalizzazione e, là dove necessario, per il rafforzamento dei principali trattati, accordi e strumenti di verifica sul disarmo e la non proliferazione, nonché liberando risorse finanziarie per sostenere progetti specifici condotti da istituzioni multilaterali, come l'Ufficio dell'ONU contro la droga e il crimine (UNODC) e l'Ufficio antiterrorismo delle Nazioni Unite (UNOCT).

(3)Il 13 aprile 2005 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato la Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, aperta alla firma il 14 settembre 2005.

(4)Nell'agenda per il disarmo intitolata «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune), lanciata il 24 maggio 2018, il segretario generale dell'ONU ha osservato che i rischi nucleari sono inaccettabili e che sono in crescita.

(5)Il 10 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1939 (1).

(6)Il 7 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/919 (2), che modifica la decisione (PESC) 2018/1939 e ne proroga l'attuazione fino al 30 novembre 2022 in considerazione delle persistenti sfide derivanti dalla crisi pandemica COVID-19.

(7)L'8 novembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2185 (3) che modifica la decisione (PESC) 2018/1939 e ne proroga ulteriormente l'attuazione fino al 30 giugno 2023 in considerazione del protrarsi del ritardo nell'attuazione delle attività di progetto di cui alla decisione (PESC) 2018/1939 a causa dell'impatto della pandemia di COVID-19.

(8)La bussola strategica per la sicurezza e la difesa si riferisce alla minaccia persistente della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, ed esprime gli obiettivi dell'Unione per il rafforzamento delle concrete azioni a sostegno degli obiettivi di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti. Menziona inoltre la minaccia transnazionale del terrorismo quale minaccia continua e la volontà dell'Unione di rafforzare la sua risposta per prevenire e combattere meglio il terrorismo.

(9)L'attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata all'UNODC e al Centro antiterrorismo (UNCCT) dell'UNOCT.

(10)La presente decisione dovrebbe essere attuata conformemente all'accordo quadro in materia finanziaria e amministrativa concluso dalla Commissione europea con l'ONU riguardo alla gestione dei contributi finanziari dell'Unione ai programmi o ai progetti gestiti dall'ONU.

Per saperne di più:

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EurLex

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