IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1183/2005.
(2)A seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-93/22 (2) e T-94/22 (3) risulta opportuno sopprimere due voci dall'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato I bis del regolamento (UE) n. 1183/2005.
(3)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2023
Per il Consiglio
Il presidente
E. BUSCH
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