Regolamento Delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 3, settimo comma,

considerando quanto segue:

(1)I carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sono importanti per accrescere la quota di energia rinnovabile in settori che a lungo termine dovrebbero basarsi sui combustibili liquidi e gassosi, quali i trasporti marittimi e aerei. È necessario definire una metodologia dell’Unione che stabilisca norme dettagliate sull’energia elettrica usata per i carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto da considerare pienamente rinnovabili. A tal fine, tenuto conto degli obiettivi ambientali generali della direttiva (UE) 2018/2001, occorre fissare norme chiare, basate su criteri oggettivi e non discriminatori. In linea di principio i carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica prodotti a partire dall’energia elettrica sono considerati rinnovabili solo quando lo è l’energia elettrica. L’energia elettrica rinnovabile può essere fornita da un impianto collegato direttamente all’impianto (generalmente un elettrolizzatore) di produzione dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto o può essere prelevata direttamente dalla rete.

(2)Il contenuto energetico di quasi tutti i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto deriva da idrogeno rinnovabile prodotto mediante elettrolisi. L’intensità di emissioni dell’idrogeno prodotto a partire dall’energia elettrica da fonti fossili è notevolmente superiore a quella dell’idrogeno prodotto a partire dal gas naturale in processi convenzionali. È pertanto importante provvedere affinché la domanda di energia elettrica finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sia soddisfatta ricorrendo a fonti rinnovabili. Sulla scia dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia si è fatta ancor più chiara e impellente la necessità per l’Unione di compiere rapidamente la transizione all’energia pulita e di ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Nella comunicazione su REPowerEU (2) la Commissione ha delineato la sua strategia per affrancarsi dai combustibili fossili russi ben prima della fine del decennio. In questo contesto svolgono un ruolo importante i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, utili anche a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili in generale. I criteri da stabilire serviranno dunque anche ad evitare che la domanda di energia elettrica destinata alla produzione dell’idrogeno necessario per i carburanti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto determini un aumento delle importazioni di combustibili fossili dalla Russia.

(3)Le norme stabilite nel presente regolamento si dovrebbero applicare a prescindere dal fatto che i carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto siano prodotti nel territorio dell’Unione o al di fuori di esso. Quando è fatto riferimento alla «zona di offerta» e al «periodo di regolazione degli sbilanciamenti», concetti che esistono nell’Unione ma non in tutti gli altri paesi, è opportuno consentire ai produttori di carburante di paesi terzi di rifarsi a concetti equivalenti, purché sia preservato l’obiettivo del presente regolamento e la disposizione sia attuata basandosi sul concetto più simile esistente nel paese terzo. Nel caso delle zone di offerta potrebbe trattarsi di una regolamentazione di mercato simile, delle caratteristiche fisiche della rete elettrica, in particolare il livello di interconnessione, o in ultima istanza del paese.

(4)Poiché l’industria dell’idrogeno, la sua catena del valore e il mercato sono ancora agli albori, la pianificazione e la costruzione di impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di impianti di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto risentono spesso di ritardi significativi nei processi di autorizzazione e di altri ostacoli imprevisti, anche quando l’entrata in funzione prevista dovrebbe essere contemporanea. Nell’ottica della fattibilità pratica è pertanto opportuno prendere in considerazione un periodo fino a 36 mesi per determinare se l’impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia entrato in funzione successivamente o contemporaneamente all’impianto di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto. Se l’energia elettrica da fonti rinnovabili usata nella produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto è ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili non collegato alla rete, è dimostrato che l’energia elettrica è prodotta in tale impianto. Tuttavia, se l’impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e l’impianto di produzione di idrogeno sono non soltanto collegati direttamente tra loro ma anche collegati alla rete, è opportuno dimostrare che l’energia elettrica usata per produrre l’idrogeno è fornita mediante il collegamento diretto. L’impianto che fornisce energia elettrica mediante collegamento diretto per la produzione di idrogeno dovrebbe fornire sempre energia elettrica rinnovabile. In caso contrario l’idrogeno prodotto non dovrebbe essere considerato rinnovabile.

(5)Nelle zone di offerta in cui l’energia elettrica da fonti rinnovabili rappresenta già la quota dominante, l’energia elettrica prelevata dalla rete dovrebbe essere considerata pienamente rinnovabile, a condizione che il numero di ore di produzione a pieno regime di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sia limitato alla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili nella zona di offerta e che l’eventuale produzione eccedentaria sia considerata non rinnovabile. Non è necessario aggiungere impianti supplementari di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili in quanto si può ragionevolmente presumere che produrre idrogeno rinnovabile in una zona di offerta in cui la quota di energia rinnovabile supera il 90 % consenta di soddisfare il criterio di riduzione del 70 % delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001; l’aggiunta rischierebbe inoltre di complicare la gestione del sistema elettrico.

(6)Analogamente, per conseguire una riduzione delle emissioni del 70 % per l’idrogeno rinnovabile non è necessario aggiungere impianti supplementari di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle zone di offerta in cui l’intensità delle emissioni dell’energia elettrica è inferiore a 18 g CO2eq/MJ. In tali casi è opportuno considerare pienamente rinnovabile l’energia elettrica prelevata dalla rete a condizione che le sue proprietà rinnovabili siano dimostrate mediante accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili e l’applicazione di criteri di correlazione temporale e geografica. Il mancato rispetto di dette condizioni e criteri impedirebbe di considerare pienamente rinnovabile l’energia elettrica usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi per il trasporto.

(7)L’energia elettrica prelevata dalla rete dovrebbe essere considerata pienamente rinnovabile anche nei periodi in cui la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto aiuta a integrare nel sistema elettrico la produzione da fonti rinnovabili e riduce la necessità di ridispacciamento.

(8)In tutti gli altri casi la produzione di idrogeno rinnovabile dovrebbe incentivare la realizzazione di nuove capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e avvenire nei momenti e nei luoghi in cui è disponibile energia elettrica da fonti rinnovabili (correlazione temporale e geografica) al fine di evitare incentivi alla generazione di energia elettrica da fonti fossili. Poiché la pianificazione e la costruzione degli impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili risentono spesso di ritardi significativi nelle procedure di autorizzazione, un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe essere considerato nuovo se è entrato in funzione al massimo 36 mesi prima dell’impianto di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto.

(9)Gli accordi di compravendita di energia elettrica sono uno strumento appropriato per incentivare la realizzazione di nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sempre che tali capacità non ricevano sostegno finanziario, dato che l’idrogeno rinnovabile gode già di sostegno sotto forma di possibilità per i fornitori di carburante di conteggiarlo ai fini dell’obbligo loro imposto dall’articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001. In alternativa i produttori di carburante possono generare la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili necessaria per produrre i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sfruttando capacità di produzione di loro proprietà. La cessazione dell’accordo di compravendita di energia elettrica non dovrebbe precludere la possibilità che l’impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia comunque considerato nuovo se contemplato da un nuovo accordo di compravendita. Si può inoltre considerare che eventuali ampliamenti dell’impianto di produzione di idrogeno rinnovabile che ne aumentano la capacità di produzione siano entrati in funzione contemporaneamente all’impianto originario. Ciò eviterebbe di dover concludere un nuovo accordo di compravendita con un diverso impianto dopo ogni ampliamento, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi. Il sostegno finanziario rimborsato o il sostegno finanziario destinato ai terreni o al collegamento alla rete dell’impianto di generazione di energia rinnovabile non dovrebbe essere considerato un aiuto al funzionamento o agli investimenti.

(10)A causa della natura incostante di alcune fonti rinnovabili, tra cui l’eolico e il solare, e della congestione della rete elettrica, non sempre potrebbe essere disponibile energia elettrica da fonti rinnovabili per produrre idrogeno rinnovabile. È pertanto opportuno stabilire norme tese a garantire che quest’ultimo sia prodotto nei momenti e nei luoghi in cui è disponibile energia elettrica da fonti rinnovabili.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

EurLex 

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