IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 21 settembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1694 (1).
(2)La decisione (PESC) 2021/1694 deve cessare di produrre effetti decorsi 24 mesi dalla conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione, ossia l’8 ottobre 2023.
(3)Il 23 gennaio 2023 l’agenzia esecutiva, l’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA), ha chiesto una proroga a costo zero del periodo di attuazione dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2021/1694 («progetti») fino all’8 maggio 2024. Tale proroga consentirebbe all’UNODA di completare i progetti la cui attuazione ha risentito negativamente dei ritardi nelle assunzioni.
(4)La proroga del periodo di attuazione dei progetti fino all’8 maggio 2024 non ha implicazioni sul piano delle risorse finanziarie.
(5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2021/1694,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 5 della decisione (PESC) 2021/1694, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione cessa di produrre effetti l’8 maggio 2024.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo,16 giugno 2023
Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.156.01.0037.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A156%3ATOC
Foto:
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