Decisione (UE) 2023/1180 del Consiglio dell'8 giugno 2023 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'UE in merito ad alcune risoluzioni da votare in occasione della ventunesima assemblea generale dell'Organizzazione internazionale della vigna.

Giustizia 1702

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) esaminerà ed eventualmente adotterà alcune risoluzioni ("progetti di risoluzione OIV"), nella sua prossima assemblea generale del 9 giugno 2023. Tali risoluzioni produrranno effetti giuridici ai fini dell'articolo 218, paragrafo 9 del trattato.

(2)L'Unione europea non è membro dell'OIV. Tuttavia, il 20 ottobre 2017, l'OIV ha concesso all'Unione lo statuto speciale previsto all'articolo 4 del proprio regolamento interno.

(3)20 Stati membri aderiscono all'OIV. Tali Stati membri possono proporre modifiche ai progetti di risoluzione dell'OIV e saranno invitati ad adottare tali risoluzioni nella prossima assemblea generale dell'OIV previsto per il 9 giugno 2023.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'OIV rispetto ai progetti di risoluzione dell'OIV attinenti a materie di sua competenza. Tale posizione dovrebbe essere espressa pertanto nelle riunioni dell'OIV dagli Stati membri che ne sono membri, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

(5)A norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) nonché del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (2), alcune risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV produrranno effetti giuridici.

(6)L'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che, nell'autorizzare le pratiche enologiche, la Commissione deve tenere conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV.

(7)L'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che la Commissione, al momento di stabilire i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, deve basare tali metodi sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'OIV, a meno che questi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

(8)L'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che i prodotti del settore vitivinicolo importati nell'Unione devono essere ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall'Unione a norma del medesimo regolamento o, prima di tale autorizzazione, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV.

(9)Il progetto di risoluzione OENO-SCMA 20-666 istituisce un nuovo metodo di analisi per i vini. Il progetto di risoluzione OENO-SCMA 21-687 modifica il metodo di analisi utilizzato per la determinazione del tenore di acido sorbico, acido benzoico e acido salicilico nel vino mediante l'uso di cromatografia liquida ad alta prestazione. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.

(10)Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 19-657 sostituisce una pratica enologica esistente per il vino e il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 19-658 istituisce una nuova pratica per l'aceto di vino. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.156.01.0033.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A156%3ATOC

Foto:

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