LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che dette partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una loro zona o compartimento, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia consentito solo se tali partite provengono da un paese terzo o territorio, o una loro zona o compartimento, elencati per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali che li riguardano figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento delegato.
(4)L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equini.
(5)Al fine di ospitare le manifestazioni equestri che si terranno in occasione della 19a edizione dei Giochi asiatici, la Cina ha chiesto il riconoscimento di una zona indenne dalle malattie degli equini istituita presso il Centro equestre di Tonglu, nell’area della città di Yaolin situata nella parte nord-occidentale della contea di Tonglu, distretto di Fuyang, comune di Hangzhou, provincia di Zhejiang (Cina), collegata all’aeroporto internazionale di Hangzhou Xiaoshan. Alla 19a edizione dei Giochi asiatici parteciperà un certo numero di cavalli registrati originari dell’Unione.
(6)In considerazione del carattere temporaneo di tali manifestazioni equestri, è opportuno prevedere solo un’approvazione temporanea per detta zona indenne dalle malattie degli equini, dal 15 settembre 2023 al 13 novembre 2023, affinché i cavalli registrati originari dell’Unione dispongano di un tempo sufficiente per entrarvi e uscirne.
(7)La Cina ha fornito garanzie, in particolare per quanto riguarda la notificabilità nel paese delle malattie elencate di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per gli equini e la conformità o l’equivalenza alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale applicabili nell’Unione. La Cina ha inoltre informato la Commissione del fatto che l’intero gruppo di cavalli registrati originari dell’Unione e concorrenti in tali manifestazioni sarà tenuto separato da qualsiasi equide che non abbia la stessa origine e lo stesso stato sanitario.
(8)Nel contempo, l’autodichiarazione della Cina per l’istituzione della zona indenne dalle malattie degli equini in occasione della 19a edizione dei Giochi asiatici è stata pubblicata sulla pagina web dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (4).
(9)Alla luce di tali garanzie e informazioni fornite dalla Cina, è opportuno autorizzare per un periodo limitato il reingresso, dopo l’esportazione temporanea conformemente alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2020/692, da una zona designata indenne dalle malattie degli equini in tale paese terzo, di cavalli registrati e accompagnati da un certificato sanitario rilasciato conformemente a un modello di cui all’allegato II, capitoli 16 e 17, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (5). Tale periodo dovrebbe essere limitato a un massimo di 60 giorni, in linea con il punto II.3.2, seconda opzione, del modello di certificato sanitario di cui all’allegato II, capitolo 17, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(11)Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto e per agevolare gli scambi commerciali le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
(12)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.152.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A152%3ATOC
Foto:
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