LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafi 14 e 15,
considerando quanto segue:
(1)Le versioni in lingua francese e tedesca del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) contengono errori. La versione in lingua francese contiene un errore terminologico nell’allegato I (Parte M), sezione A, capitolo B, punto M.A.201, lettera b); nell’allegato V ter (Parte ML), punto ML.1, lettera c), punto 3), punto ii); nell’allegato V ter (Parte ML), sezione A, capitolo B, punto ML.A.201, lettera b); nell’allegato V ter (parte ML), appendice I, lettera c), punto 2); e nell’allegato V quinquies (Parte CAO), punto CAO.1, punto 2), punto ii). Essa contiene un altro errore terminologico nell’allegato III (Parte 66), appendice I, punto 2, modulo 12, tabella, prima colonna, punto 12.9, lettera b), prima riga; nell’allegato III (Parte 66), appendice III, punto 3.1, lettera e), tabella, colonna «Livello Capitoli», sotto il titolo «Elicotteri», riga relativa al capitolo 25; e nell’allegato III (Parte 66), appendice III, punto 3.2, lettera b), tabella, colonna «Capitoli», sotto il titolo «Elicotteri», riga relativa al capitolo 25. Questi errori incidono sulla sostanza delle disposizioni. La versione in lingua tedesca contiene un’omissione nell’allegato V ter (parte ML), sezione A, capitolo C, punto ML.A.305, lettera d), punto 1), che incide sulla sostanza della disposizione.
(2)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua francese e tedesca del regolamento (UE) n. 1321/2014. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
(3)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), formulato prima dell’adozione del regolamento (UE) n. 1321/2014. Dette misure sono inoltre conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, formulato prima dell’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione (4),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.152.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A152%3ATOC
Foto:
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