Decisione d’Es. (UE) 2023/1155 della Commissione del 9 giugno 2023 relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti i termini e le condizioni di autorizzazione del biocida Rapid Pro comunicate dalla Francia conformemente al Regolamento (UE) n. 528/2012.

Giustizia UE istockphoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il 7 ottobre 2016 il biocida Rapid Pro («il biocida») è stato autorizzato in Francia mediante riconoscimento reciproco in parallelo di un’autorizzazione rilasciata dal Belgio a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il biocida è un rodenticida che rientra nel tipo di prodotto 14 ed è immesso sul mercato in contenitori porta esche anti manomissione preriempiti utilizzati da professionisti per il controllo dei topi in ambienti chiusi. Il biocida contiene il principio attivo approvato alfa-cloraloso. Il titolare dell’autorizzazione del biocida è Rentokil Initial.

(2)Nel 2019 i Paesi Bassi e la Finlandia hanno informato la Francia che nel 2018 un aumento significativo dei casi di avvelenamento primario e secondario in gatti e cani che presentavano sintomi da avvelenamento da alfa-cloraloso era stato segnalato da centri antiveleni, proprietari di animali domestici e cliniche veterinarie. In Francia anche i centri antiveleni veterinari nazionali avevano segnalato un aumento dei casi di avvelenamento da alfa-cloraloso negli animali domestici nel 2017 e nel 2018, prevalentemente avvelenamento primario nei cani.

(3)Il 9 dicembre 2019 la Francia ha modificato l’autorizzazione del biocida conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 in risposta ai casi di avvelenamento primario nei cani e di avvelenamento secondario nei gatti.

(4)La Francia ha modificato l’autorizzazione imponendo un’etichettatura supplementare sul biocida per indicare il rischio per l’uomo e per gli organismi non bersaglio e sull’imballaggio per indicare l’obbligo di utilizzare il biocida solo in contenitori porta esche.

(5)A norma dell’articolo 48, paragrafo 3, terzo comma, in combinato disposto con l’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 15 aprile 2020 la Germania ha comunicato al gruppo di coordinamento obiezioni alla modifica dell’autorizzazione del biocida apportata dalla Francia.

(6)Le obiezioni della Germania riguardavano la base giuridica in forza della quale il prodotto può essere autorizzato, poiché secondo la Germania il prodotto non soddisfa pienamente le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 a causa del rischio di avvelenamento primario e secondario negli animali e può pertanto essere autorizzato solo a norma dell’articolo 19, paragrafo 5. La Francia ha ritenuto che il biocida fosse conforme all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e che pertanto l’articolo 19, paragrafo 1, costituisse la base giuridica corretta per l’autorizzazione modificata.

(7)Il 6 giugno 2020 il segretariato del gruppo di coordinamento ha invitato gli altri Stati membri interessati e il titolare dell’autorizzazione a presentare osservazioni scritte in merito a tali obiezioni. Il titolare dell’autorizzazione ha presentato osservazioni scritte il 30 giugno 2020, il 6 luglio 2020 e il 23 luglio 2020. Le obiezioni sono state discusse in seno al gruppo di coordinamento il 6 e il 23 luglio 2020 con la partecipazione del titolare dell’autorizzazione.

(8)Poiché non è stato raggiunto un accordo in seno al gruppo di coordinamento, il 21 ottobre 2020 la Francia, in quanto Stato membro di riferimento ai fini della modifica dell’autorizzazione a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, ha comunicato alla Commissione le obiezioni irrisolte ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, di tale regolamento e ha fornito alla Commissione una descrizione dettagliata della questione su cui gli Stati membri non sono stati in grado di raggiungere un accordo e delle ragioni del loro dissenso. Tale descrizione è stata inviata agli Stati membri interessati e al titolare dell’autorizzazione.

(9)Nel maggio 2021 l’Agenzia finlandese per la sicurezza e le sostanze chimiche ha chiesto all’Autorità finlandese per l’alimentazione e all’Associazione dei medici veterinari finlandesi un parere riguardo agli effetti dei biocidi contenenti alfa-cloraloso sugli animali domestici e alla necessità di limitare l’uso di tali prodotti. In tale parere, che la Finlandia ha condiviso con la Commissione, si dichiarava che i biocidi contenenti alfa-cloraloso procurano notevoli danni e sofferenze tanto agli animali domestici quanto alla fauna selvatica e che il numero di casi di avvelenamento di animali domestici segnalati all’Agenzia finlandese per la sicurezza e le sostanze chimiche e all’Autorità finlandese per l’alimentazione è significativo.

(10)Inoltre l’Agenzia svedese per le sostanze chimiche ha ottenuto ulteriori informazioni attraverso analisi di campioni ematici eseguite dall’ospedale veterinario universitario di Uppsala, in Svezia, che hanno confermato la presenza di alfa-cloraloso nel sangue degli animali avvelenati.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.152.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A152%3ATOC

Foto:

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