Regolamento Delegato (UE) 2023/1118 della Commissione del 12 gennaio 2023 che integra la Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)Al fine di istituire i collegi delle autorità di vigilanza e di individuare i membri del collegio e i potenziali osservatori, è necessario classificare i gruppi di imprese di investimento. Lo scopo di tale classificazione è quello di individuare i soggetti o le succursali del gruppo nell’Unione o in un paese terzo e di descrivere per ciascun soggetto del gruppo la natura, l’ubicazione, le autorità preposte all’esercizio della vigilanza, le esenzioni prudenziali applicabili, la rilevanza per il gruppo e la rilevanza per il paese in cui tale soggetto è autorizzato o stabilito.

(2)Al fine di garantire un’applicazione coerente dell’articolo 48 della direttiva (UE) 2019/2034 in tutta l’Unione e quindi condizioni di concorrenza leale, è importante promuovere la convergenza delle prassi delle autorità di vigilanza del gruppo per quanto riguarda l’istituzione dei collegi delle autorità di vigilanza per i gruppi di imprese di investimento. In particolare, poiché l’istituzione dei collegi delle autorità di vigilanza è lasciata alla discrezione dell’autorità di vigilanza del gruppo, determinata in conformità dell’articolo 46 della direttiva (UE) 2019/2034, è essenziale stabilire dei criteri comuni che le autorità di vigilanza del gruppo dovrebbero prendere in considerazione nello stabilire l’opportunità di istituire un collegio delle autorità di vigilanza. Tali criteri comuni dovrebbero includere criteri di proporzionalità, riflettere la necessità di facilitare i compiti di vigilanza e agevolare il coordinamento tra le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi e la cooperazione con queste ultime, in particolare laddove il coordinamento e la cooperazione siano necessari in vista dello scambio di informazioni pertinenti sul modello di margine con le autorità di vigilanza dei partecipanti diretti delle controparti centrali qualificate (QCCP) o con le autorità di vigilanza delle QCCP, e dell’aggiornamento di tali informazioni.

(3)Al fine di accrescere l’efficienza e l’efficacia del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza, gli accordi scritti di cui all’articolo 48, paragrafo 6, terzo comma, della direttiva (UE) 2019/2034 dovrebbero riguardare tutti gli ambiti di attività del collegio. Tali accordi scritti dovrebbero quindi riguardare anche gli accordi tra i membri del collegio coinvolti in specifiche attività del collegio, comprese quelle svolte tramite specifiche sottostrutture del collegio, laddove queste siano state istituite a fini di efficienza. Per lo stesso motivo gli accordi scritti dovrebbero riguardare anche gli aspetti operativi dell’attività del collegio poiché tali aspetti sono essenziali per favorire il funzionamento del collegio delle autorità di vigilanza, sia in situazioni normali sia in situazioni di emergenza. Infine gli accordi scritti dovrebbero essere globali, coerenti ed esaustivi e dovrebbero fornire alle autorità competenti una base adeguata e idonea per poter adempiere i rispettivi compiti e attribuzioni nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza piuttosto che al suo esterno.

(4)I collegi delle autorità di vigilanza sono uno strumento essenziale per scambiare informazioni, prepararsi alle situazioni di emergenza e affrontarle, e consentire all’autorità di vigilanza del gruppo di effettuare una vigilanza efficace su base consolidata. Al fine di garantire la coerenza e consentire all’Autorità bancaria europea (ABE) di svolgere i suoi compiti in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l’ABE dovrebbe partecipare a tutti i collegi delle autorità di vigilanza. Inoltre, dato il ruolo di coordinamento dei collegi delle autorità di vigilanza per tutte le attività di vigilanza relative ai gruppi di imprese di investimento previste da altre normative dell’Unione, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbe essere sempre invitata a partecipare alle riunioni e alle attività del collegio delle autorità di vigilanza, in conformità degli accordi scritti.

(5)Per poter svolgere tutte le attività del collegio, l’autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero avere un quadro completo delle attività svolte da tutti i soggetti del gruppo di imprese di investimento interessato, comprese le attività dei soggetti che svolgono attività finanziarie senza avere i requisiti per essere considerati imprese di investimento, e le attività dei soggetti che operano in paesi terzi. Per lo stesso motivo è opportuno favorire l’interazione tra l’autorità di vigilanza del gruppo, i membri del collegio, le autorità o gli organismi pubblici di uno Stato membro responsabili o preposti all’esercizio della vigilanza sui soggetti del gruppo di imprese di investimento, tra cui le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali ritenute significative, le autorità o gli organismi responsabili della vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, della prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, le autorità o gli organismi responsabili della protezione dei consumatori e le autorità di risoluzione. È dunque importante che tali autorità od organismi pubblici possano, ove opportuno, partecipare ai lavori del collegio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatori.

(6)Ai fini della trasparenza e per garantire il buon funzionamento del collegio delle autorità di vigilanza, i membri del collegio dovrebbero discutere e concordare il campo di azione e il livello di partecipazione delle eventuali altre autorità che dovrebbero partecipare al collegio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatori. Le condizioni per la partecipazione di tali autorità in qualità di osservatori in seno al collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero essere chiaramente definite negli accordi scritti e dovrebbero essere comunicate a tutte le autorità che partecipano come osservatori al collegio delle autorità di vigilanza.

(7)Per garantire un migliore esercizio delle loro attribuzioni ed evitare la duplicazione dei compiti, tra cui la duplicazione delle richieste di informazioni rivolte ai soggetti del gruppo sottoposti a vigilanza, i membri del collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero collaborare strettamente e coordinare il più possibile le loro azioni di vigilanza. Per lo stesso motivo, i membri del collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero riesaminare regolarmente qualsiasi accordo sulla delega di compiti e responsabilità, in particolare al momento di determinare l’assegnazione delle risorse e di sviluppare il piano per i compiti di vigilanza in loco e non in loco a livello di collegio delle autorità di vigilanza.

(8)L’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe poter avere un quadro generale della situazione del gruppo e agire come facilitatore, assicurando un flusso regolare di informazioni tra i membri del collegio. L’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe pertanto avere accesso a tutte le informazioni necessarie per l’adempimento dei suoi compiti e delle sue responsabilità e dovrebbe fungere da coordinatore per la raccolta e la diffusione delle informazioni ricevute da qualsiasi membro del collegio delle autorità di vigilanza, da qualsiasi altro osservatore o da qualsiasi soggetto del gruppo, oppure di qualsiasi contributo ricevuto da altri organismi o autorità di vigilanza istituiti in relazione al gruppo di imprese di investimento. Lo stesso vale per i membri del collegio, che devono poter accedere alle informazioni rilevanti per l’adempimento dei rispettivi compiti e attribuzioni in relazione ai soggetti di cui sono responsabili e condividerle con gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza. In particolare, se appura la rilevanza di particolari informazioni per un altro membro del collegio, l’autorità di vigilanza del gruppo non dovrebbe escludere senza motivo i membri del collegio dalla diffusione di dette informazioni.

(9)I collegi delle autorità di vigilanza favoriscono la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti. Questo è in particolare il caso delle decisioni relative all’uso di modelli interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri che richiedono l’autorizzazione preventiva delle autorità competenti. È dunque importante specificare le condizioni in base alle quali l’autorità di vigilanza del gruppo e le autorità competenti interessate si scambiano informazioni sulla performance dei modelli interni e discutono e raggiungono un accordo sulle misure volte a risolvere le inefficienze individuate.

(10)Per assegnare le risorse di vigilanza e per elaborare o coordinare i compiti di vigilanza in loco e non in loco a livello di collegio delle autorità di vigilanza, i membri del collegio dovrebbero prendere in considerazione i risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034 che è eseguito per il gruppo di imprese di investimento e per ciascuno dei suoi soggetti. Per meglio individuare le priorità del lavoro di vigilanza comune e garantire un’adeguata assegnazione delle risorse, la definizione del programma di revisione prudenziale del collegio dovrebbe pertanto iniziare una volta terminati tali processi di revisione e valutazione prudenziale e dovrebbe concludersi una volta che le autorità competenti abbiano esaminato i compiti che si sono impegnate a svolgere a livello nazionale, le risorse assegnate a tali compiti e i rispettivi calendari di attuazione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.148.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A148%3ATOC

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