LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 8, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)Una cooperazione efficace e tempestiva tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante richiede, nell’ambito delle rispettive competenze di vigilanza di tali autorità, un adeguato scambio di informazioni bidirezionale. A sostegno di tale obiettivo, è opportuno stabilire formulari, modelli e procedure operative standard, comprese le scadenze, per lo scambio di informazioni. Poiché le informazioni scambiate dovrebbero essere tempestive e aggiornate, le autorità competenti dovrebbero adoperarsi per scambiare informazioni quanto prima possibile, senza indebiti ritardi, prima della scadenza del termine massimo per l’invio.
(2)Per garantire un’efficiente trasmissione delle informazioni alle persone di contatto interessate in seno alle autorità competenti, nonché la riservatezza delle informazioni stesse, le autorità competenti dovrebbero stilare elenchi delle persone di contatto, scambiarseli e aggiornarli regolarmente.
(3)Al fine di garantire l’efficacia della vigilanza delle imprese di investimento su base transfrontaliera, un’adeguata tutela dei clienti e dei mercati nonché azioni correttive tempestive, le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante dovrebbero informarsi senza indebiti ritardi riguardo a situazioni che potrebbero influire sulla stabilità finanziaria o sul funzionamento di una succursale, fornendo tutte le informazioni essenziali e pertinenti riguardo a tali situazioni.
(4)Le prescrizioni concernenti il tipo e la natura delle informazioni che devono scambiare le autorità competenti dello Stato membro d’origine e quelle dello Stato membro ospitante sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2023/1117 della Commissione (2). L’istituzione di formulari, modelli e procedure standard per adempiere tali obblighi di condivisione delle informazioni dovrebbe pertanto essere conforme all’ambito di applicazione e all’approccio stabiliti da tale regolamento delegato e tenere conto dei formulari, dei modelli e delle procedure standard già attuati mediante altri meccanismi, come quelli stabiliti a norma degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), evitando in tal modo duplicazioni.
(5)Il quadro stabilito nel regolamento delegato (UE) 2023/1117 specifica le prescrizioni concernenti il tipo e la natura delle informazioni che le autorità competenti devono scambiare. Pur indicando gli elementi chiave che dovrebbero essere oggetto dello scambio di informazioni tra autorità competenti, esso non mira a limitare la portata di tale scambio di informazioni nell’ottica di promuovere un’ampia collaborazione tra le autorità competenti su base transfrontaliera.
(6)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (nel seguito l’«ABE») ha presentato alla Commissione in consultazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
(7)L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.148.01.0029.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A148%3ATOC
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