Regolamento Delegato (UE) 2023/1117 della Commissione del 12 gennaio 2023 che integra la Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 7, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)Onde garantire una cooperazione efficace tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e quelle dello Stato membro ospitante, è necessario specificare quali informazioni concernenti le imprese di investimento e, se del caso, il funzionamento delle loro succursali o l’esercizio della libera prestazione di servizi in uno o più Stati membri diversi da quelli in cui è ubicata la sede centrale, devono essere comunicate dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine a quelle dello Stato membro ospitante e viceversa.

(2)È essenziale considerare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e quelle dello Stato membro ospitante nel più ampio contesto della vigilanza sui gruppi di imprese di investimento transfrontalieri. Se del caso, è pertanto opportuno che le informazioni siano comunicate a livello consolidato. In particolare, se l’impresa madre capogruppo dell’impresa di investimento operante attraverso succursale è nello Stato membro in cui detta impresa di investimento ha la sede centrale, e l’autorità competente interessata è anche l’autorità di vigilanza del gruppo, si ritiene opportuno comunicare informazioni a livello consolidato piuttosto che a livello dell’impresa di investimento. Tuttavia, in tal caso, l’autorità competente dovrebbe comunicare alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti che le informazioni sono fornite a livello consolidato del gruppo di imprese di investimento.

(3)Pur indicando gli elementi chiave che dovrebbero essere oggetto dello scambio di informazioni tra autorità competenti, nell’ottica di un’efficace collaborazione tra autorità competenti su base transfrontaliera non sarebbe adeguato limitare la portata di tale scambio. In particolare, l’articolo 14 della direttiva (UE) 2019/2034 stabilisce disposizioni specifiche per lo scambio di informazioni relative alla verifica in loco delle succursali che potrebbero essere pertinenti anche nell’ambito dell’articolo 13 di tale direttiva.

(4)Gli obblighi in materia di cooperazione e scambio di informazioni per quanto riguarda le notifiche dell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi sono stabiliti agli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), così come gli obblighi in materia di cooperazione tra autorità competenti responsabili della vigilanza dei mercati e degli strumenti nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco o nelle indagini sono stabiliti all’articolo 80 della direttiva 2014/65/UE e sono ulteriormente specificati nel regolamento delegato (UE) 2017/586 della Commissione (3). Pertanto il presente regolamento non specifica requisiti in materia di scambio di informazioni su dette materie.

(5)Se è opportuno specificare, nell’ambito della prestazione di servizi transfrontalieri nello Stato membro ospitante, le informazioni che devono essere scambiate ai fini di un’adeguata tutela dei clienti e della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario del medesimo Stato membro, è altrettanto opportuno evitare sovrapposizioni nello scambio di informazioni. Di conseguenza, le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle informazioni già a loro disposizione, in particolare in virtù del meccanismo stabilito a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034 per lo scambio di informazioni tra autorità competenti e autorità designate a norma dell’articolo 67 della direttiva 2014/65/UE in un determinato Stato membro, qualora dette autorità siano diverse fra loro, a norma dell’articolo 80 della direttiva 2014/65/UE e a norma del regolamento delegato (UE) 2017/586.

(6)Onde assicurare una convergenza soddisfacente delle prassi di regolamentazione e di vigilanza in tutta l’Unione e un livello minimo di scambio di informazioni che consenta alle autorità competenti di svolgere i propri compiti di vigilanza, è necessario stabilire requisiti minimi per le informazioni che devono essere scambiate tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e quelle dello Stato membro ospitante. Tali informazioni dovrebbero quanto meno coprire tutti gli ambiti specificati all’articolo 13 della direttiva (UE) 2019/2034, ossia informazioni riguardanti: la struttura di gestione e l’assetto proprietario dell’impresa di investimento, il rispetto dei requisiti di fondi propri da parte dell’impresa di investimento, il rispetto dei requisiti in materia di rischio di concentrazione e dei requisiti in materia di liquidità dell’impresa di investimento, le procedure amministrative e contabili e i meccanismi di controllo interno dell’impresa di investimento nonché ogni altro fattore pertinente che possa influire sul rischio rappresentato dall’impresa di investimento. Per facilitare una vigilanza adeguata delle imprese di investimento, le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d’origine dovrebbero tenersi reciprocamente informate sulle situazioni di violazione della normativa nazionale o dell’Unione individuate, qualora tale violazione possa compromettere la tutela dei clienti o la stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante, nonché sulle misure e le sanzioni di vigilanza imposte alle imprese di investimento. Inoltre le informazioni sulla preparazione alle situazioni di emergenza dovrebbero essere incluse nello scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante, in modo che queste ultime siano in grado di controllare efficacemente le imprese di investimento.

(7)Per assicurare che lo scambio delle informazioni pertinenti avvenga entro un arco temporale ragionevole, evitando al tempo stesso situazioni in cui le autorità competenti dello Stato membro d’origine siano obbligate a trasmettere tutte le informazioni sull’impresa di investimento, indipendentemente dalla sua natura e importanza, a tutte le autorità competenti degli Stati membri ospitanti, in taluni casi specifici è opportuno trasmettere le informazioni pertinenti su una particolare succursale esclusivamente alle autorità competenti incaricate della vigilanza della succursale. A fini analoghi di efficienza e proporzionalità, in un certo numero di settori specifici, tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero essere scambiate solo informazioni relative a situazioni di violazione individuate, ossia non dovrebbe esserci scambio di informazioni quando l’impresa di investimento rispetta la normativa nazionale e dell’Unione.

(8)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (nel seguito l’«ABE») ha presentato alla Commissione e ha elaborato in consultazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.148.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A148%3ATOC

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