LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 18,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)In seguito a un’inchiesta antisovvenzioni, con il regolamento (CE) n. 1628/2004 (2), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India. In seguito a un’inchiesta antidumping, il Consiglio ha inoltre istituito, con il regolamento (CE) n. 1629/2004 (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India («inchiesta iniziale»).
(2)In seguito a un riesame intermedio parziale d’ufficio delle misure compensative, il Consiglio ha modificato i regolamenti (CE) n. 1628/2004 e (CE) n. 1629/2004 con il regolamento (CE) n. 1354/2008 (4).
(3)In seguito a un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010 (5), ha prorogato le misure compensative.
(4)In seguito a un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative, la Commissione europea («Commissione»), con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/421 (6), ha prorogato le misure compensative.
(5)Le misure compensative hanno assunto la forma di un dazio ad valorem del 6,3 % e del 7,0 % per le importazioni dagli esportatori inseriti nell’elenco e di un’aliquota del dazio pari al 7,2 % sulle importazioni da tutte le altre società in India.
1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza
(6)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (7), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.
(7)La domanda di riesame è stata presentata il 9 dicembre 2021 dai produttori dell’Unione, che rappresentano circa il 90 % della produzione totale dell’Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite («richiedenti»). La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto implicare il rischio del persistere delle sovvenzioni e/o della reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Alcune delle presunte pratiche di sovvenzione sono già state oggetto di misure compensative nell’inchiesta iniziale, mentre altre sono sovvenzioni nuove o aggiuntive che non sono state esaminate nell’inchiesta iniziale. A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha redatto una nota sulla sufficienza degli elementi di prova, contenente la propria valutazione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti il paese interessato e in base ai quali essa avvia la presente inchiesta. La nota è contenuta nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.
(8)In conformità dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, prima dell’apertura del procedimento la Commissione ha informato il governo dell’India di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata. La Commissione ha invitato l’India a partecipare a consultazioni nell’intento di chiarire la situazione in ordine al contenuto della domanda di riesame e di pervenire a una soluzione definita di comune accordo. Il governo dell’India ha accettato la proposta di consultazioni, che si sono quindi tenute il 3 marzo 2022. Nel corso delle consultazioni non è stato tuttavia possibile pervenire a una soluzione concordata.
1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(9)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 9 marzo 2022, con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8) («avviso di apertura»), la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India («India» o «paese interessato») a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.
1.4.Inchiesta distinta relativa alle misure antidumping istituite sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame
(10)Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 9 marzo 2022 (9), la Commissione ha inoltre annunciato l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), delle misure antidumping definitive in vigore per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.147.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A147%3ATOC
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