LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)In seguito a un’inchiesta antidumping, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1629/2004 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India («inchiesta iniziale»). In seguito a un’inchiesta antisovvenzioni, il Consiglio ha inoltre istituito, con il regolamento (CE) n. 1628/2004 (3), un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India.
(2)In seguito a un riesame intermedio parziale d’ufficio delle misure compensative, il Consiglio ha modificato i regolamenti (CE) n. 1628/2004 e (CE) n. 1629/2004 con il regolamento (CE) n. 1354/2008 (4).
(3)In seguito a un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1186/2010 (5), ha prorogato le misure antidumping. In seguito a un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010 (6), ha prorogato le misure compensative.
(4)In seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione europea («Commissione») ha prorogato le misure antidumping con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/422 (7). In seguito al riesame in previsione della scadenza delle misure compensative, la Commissione ha prorogato le misure compensative con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/421 (8).
(5)Le misure antidumping attualmente in vigore equivalgono al 9,4 % e allo 0 % sulle importazioni dagli esportatori inseriti nell’elenco e a un’aliquota del dazio pari all’8,5 % sulle importazioni da tutte le altre società dell’India.
1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza
(6)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (9), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(7)La domanda di riesame è stata presentata il 9 dicembre 2021 dai produttori dell’Unione, che rappresentano circa il 90 % della produzione totale dell’Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite («richiedenti»). La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto implicare il rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(8)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 9 marzo 2022, con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (10) («avviso di apertura»), la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India («paese interessato») a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
1.4.Inchiesta distinta relativa alle misure antisovvenzioni istituite sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame
(9)Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 9 marzo 2022 (11), la Commissione ha inoltre aperto un riesame in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 (12), delle misure antisovvenzioni definitive in vigore per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India.
1.5.Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
(10)L’inchiesta relativa al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze utili per la valutazione del rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.147.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A147%3ATOC
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