LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1), in particolare l’articolo 113,
previa consultazione del consiglio d’amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione (2) stabilisce l’importo della tassa da pagare all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali («l’Ufficio») per ogni anno di validità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui all’articolo 113, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2100/94.
(2)Al fine di riflettere l’inflazione potenziale su tutte le linee di bilancio e di continuare ad aumentare la riserva gratuita al livello minimo per garantire il funzionamento dell’Ufficio, la tassa annuale versata dal titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali dovrebbe essere portata a 380 EUR.
(3)La complessità dei procedimenti di ricorso è aumentata e l’attuale tassa di ricorso di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1238/95 non copre i costi reali. La tassa di ricorso dovrebbe pertanto essere portata a 2 100 EUR.
(4)L’esperienza ha dimostrato che è necessario coprire le spese amministrative relative alla dichiarazione di nullità della privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2100/94 e la tassa amministrativa relativa a un’opposizione scritta alla concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui all’articolo 59 del suddetto regolamento.
(5)L’allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 stabilisce il livello delle tasse per l’organizzazione e la realizzazione dell’esame tecnico di una varietà costituente oggetto di domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali da pagarsi all’Ufficio.
(6)In base all’indagine sui costi degli uffici d’esame effettuata dall’Ufficio, le tasse applicate dall’Ufficio dovrebbero essere aggiornate in modo da tenere conto del tasso di inflazione.. La colza dovrebbe essere inclusa nel gruppo delle altre specie agricole e le fragole nel gruppo delle altre specie di frutta, in quanto il livello delle tasse in tali gruppi è più appropriato per tali specie. Le tasse fissate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 dovrebbero quindi essere modificate per i gruppi di spesa interessati.
(7)A norma dell’articolo 83 del regolamento (CE) n. 2100/94, l’Ufficio riscuote tasse per coprire le spese degli atti contemplati dal regolamento. È pertanto opportuno stabilire tasse per la dichiarazione di nullità della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e per l’opposizione scritta alla concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali al fine di coprire i costi connessi all’incremento di attività.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1238/95.
(9)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1o luglio 2023 al fine di concedere all’Ufficio e ai portatori di interesse il tempo sufficiente per adeguarsi a tali modifiche.
(10)I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.147.01.0065.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A147%3ATOC
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