IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (1).
(2)L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
(3)Nelle sue conclusioni del 9 febbraio 2023 il Consiglio europeo ha ribadito la ferma condanna da parte dell’Unione della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. Il Consiglio europeo ha inoltre riaffermato che l'Unione è pronta a continuare a rafforzare le sue misure restrittive nei confronti della Russia.
(4)Il Consiglio ha accertato che esiste una relazione di reciproco vantaggio e sostegno tra il governo della Federazione russa e gli imprenditori di spicco che operano in Russia. In particolare, il governo della Federazione russa ha sistematicamente consentito a imprenditori russi di spicco di accumulare la loro ricchezza attraverso lo sfruttamento di risorse naturali e di altre risorse pubbliche. Alla luce di questa relazione di interdipendenza tra imprenditori di spicco e governo della Federazione russa, il Consiglio ritiene che i criteri di designazione debbano riguardare gli imprenditori di spicco che operano in qualsiasi settore economico della Russia. Il Consiglio ritiene inoltre che i criteri di designazione debbano essere estesi per permettere, se del caso, l'inserimento nell’elenco di altri imprenditori che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, in modo da aumentare la pressione sul governo della Federazione russa affinché ponga fine alla sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina.
(5)Il Consiglio ha inoltre accertato che gli imprenditori russi di spicco hanno attuato una pratica sistematica di distribuzione dei loro fondi e beni tra i familiari stretti e altre persone spesso al fine di nascondere i loro beni, eludere le misure restrittive e mantenere il controllo sulle risorse a loro disposizione. Il Consiglio ritiene pertanto che anche i familiari stretti o altre persone fisiche che traggono vantaggio in tal modo dagli imprenditori di spicco che operano in Russia debbano essere designati, se del caso, sia per aumentare la pressione sul governo della Federazione russa affinché ponga fine alla sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina sia per evitare il rischio di elusione delle misure restrittive.
(6)È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/145/PESC è così modificata:
1)all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti, o altre persone fisiche, che ne traggono vantaggio, ovvero imprenditori che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina; o»;
2)all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti, o altre persone fisiche, che ne traggono vantaggio, ovvero imprenditori, persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina; o».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.146.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A146%3ATOC
Foto:
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