Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1070 della Commissione del 1o giugno 2023 sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all’utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni.

Giustizia 1979

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 8, lettera b), l’articolo 17 e l’articolo 50, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 (in appresso «il codice» o «CDU») stabilisce che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra le autorità doganali degli Stati membri nonché tra gli operatori economici e le autorità doganali degli Stati membri, e l’archiviazione di tali informazioni, richiesti dalla normativa doganale dell’Unione, sono effettuati mediante procedimenti informatici.

(2)La decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (2) stabilisce il programma di lavoro per l’attuazione dei sistemi elettronici necessari all’applicazione del codice, che devono essere sviluppati mediante i progetti elencati nella sezione II dell’allegato di tale decisione di esecuzione.

(3)È opportuno precisare disposizioni tecniche importanti per il funzionamento dei sistemi elettronici, quali le disposizioni in materia di sviluppo, prove e utilizzazione, e per la manutenzione e le modifiche da introdurre nei sistemi elettronici. È inoltre opportuno precisare le disposizioni relative alla protezione dei dati, all’aggiornamento dei dati, alla limitazione del trattamento dei dati e alla proprietà e sicurezza dei sistemi.

(4)Al fine di salvaguardare i diritti e gli interessi dell’Unione, degli Stati membri e degli operatori economici, è importante stabilire norme procedurali e fornire soluzioni alternative da attuare nell’ipotesi di un guasto temporaneo dei sistemi elettronici.

(5)Il portale delle dogane dell’UE per gli operatori, inizialmente sviluppato attraverso i progetti nell’ambito del CDU relativi all’operatore economico autorizzato (AEO), alle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI) e ai bollettini d’informazione (INF) per i regimi speciali (INF SP), mira a fornire un punto di accesso unico per gli operatori economici e le altre persone e a consentire l’accesso a ciascuno dei portali specifici per gli operatori, sviluppati per i rispettivi sistemi.

(6)Il sistema di decisioni doganali (CDS), sviluppato mediante il progetto di decisioni doganali nell’ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, intende armonizzare i processi relativi alla domanda di decisione doganale, all’adozione e alla gestione delle decisioni in tutta l’Unione utilizzando esclusivamente procedimenti informatici. È pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano tale sistema elettronico. L’ambito di applicazione del sistema dovrebbe essere determinato con riferimento alle decisioni doganali che devono essere richieste, adottate e gestite mediante tale sistema. È opportuno stabilire norme dettagliate per i componenti comuni del sistema (portale dell’UE per gli operatori, sistema centrale di gestione delle decisioni doganali e servizi di informazioni sui clienti) e per i componenti nazionali (portale nazionale per gli operatori e sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali), specificando le loro funzioni e interconnessioni.

(7)Il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale, sviluppato mediante il progetto di accesso diretto dell’operatore ai sistemi di informazione europei (Uniform User Management & Digital Signature, UUM&DS) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, deve gestire il processo di autenticazione e verifica dell’accesso degli operatori economici e di altre persone. È opportuno stabilire norme dettagliate con riguardo all’ambito di applicazione e alle caratteristiche del sistema definendo i diversi componenti del sistema (componenti comuni e nazionali), le loro funzioni e interconnessioni.

(8)Il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI), aggiornato attraverso il progetti di informazioni tariffarie vincolanti (ITV) nell’ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, mira ad allineare i processi di domanda, adozione e gestione delle decisioni ITV con i requisiti stabiliti dal codice utilizzando esclusivamente procedimenti informatici. È pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano tale sistema. È opportuno stabilire norme dettagliate con riguardo ai componenti comuni del sistema (portale UE per gli operatori, sistema EBTI centrale e monitoraggio dell’uso delle ITV) e ai componenti nazionali (portale nazionale per gli operatori e sistema ITV nazionale), specificandone le funzioni e interconnessioni. Il progetto mira inoltre ad agevolare il monitoraggio dell’utilizzo obbligatorio delle ITV nonché il monitoraggio e la gestione dell’utilizzo esteso delle stesse.

(9)Il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), aggiornato attraverso il progetto del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici nell’ambito del CDU (EORI 2) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, mira ad aggiornare il sistema transeuropeo EORI esistente, che consente la registrazione e l’identificazione degli operatori economici dell’Unione e degli operatori economici e di altre persone di paesi terzi ai fini dell’applicazione della normativa doganale dell’Unione. È pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano il sistema specificando i componenti (sistema EORI centrale e sistemi EORI nazionali) e l’utilizzo del sistema EORI.

(10)Il sistema dell’operatore economico autorizzato (AEO), aggiornato attraverso il progetto degli operatori economici autorizzati (AEO) nell’ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, mira a migliorare i processi operativi connessi alle domande e alle autorizzazioni AEO nonché alla loro gestione. Il sistema intende altresì introdurre il formulario elettronico da utilizzare per le domande e le decisioni AEO e fornire agli operatori economici un portale delle dogane dell’UE per gli operatori (EUCTP) che rende possibile presentare le domande AEO e ricevere le relative decisioni in formato elettronico. È opportuno stabilire norme dettagliate per i componenti comuni del sistema.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.143.01.0065.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A143%3ATOC

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