LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il 13 dicembre 2022 la commissione del Codex Alimentarius ha adottato nuovi limiti massimi di residui (CXL) del Codex per acetamiprid, bixafen, clorotalonil, clofentezina, clothianidin, ciprodinil, difenoconazolo, etiprolo, fenexamide, fenpicoxamid, fenpirossimato, fluensulfone, fluopyram, flutianil, imazalil, isoprotiolano, isoxaflutole, mandipropamide, metconazolo, metoprene, metossifenozide, protioconazolo, pidiflumetofen, pirasulfotole, pyraziflumid, quinoxifen, spinetoram, spiropidion, tebuconazolo, thiamethoxam, triflossistrobina e trinexapac-etile (2).
(2)I livelli massimi di residui (LMR) per queste sostanze sono stati fissati negli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005, ad eccezione delle sostanze etiprolo, fluensulfone e pidiflumetofen, per le quali non sono stati fissati LMR specifici e che non sono state incluse nell’allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
(3)In conformità all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le norme internazionali vigenti o d’imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell’elaborazione o nell’adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nell’Unione. Inoltre, in conformità all’articolo 13, lettera e), di tale regolamento, l’Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l’elevato livello di protezione adottato nell’Unione non venga ridotto.
(4)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha valutato i rischi per i consumatori e ha redatto una relazione scientifica (4). Nei casi in cui l’Autorità aveva individuato un potenziale rischio per la salute dei consumatori, l’Unione ha formulato riserve (5) (6) al comitato Codex sui residui di antiparassitari riguardo ai limiti CXL proposti. Ciò è avvenuto per le seguenti combinazioni antiparassitario/prodotto: acetamiprid (tutti i prodotti), clorotalonil (tutti i prodotti), clofentezina (tutti i prodotti), clothianidin (tutti i prodotti), difenoconazolo (tutti i prodotti), etiprolo (tutti i prodotti), fenpirossimato (limoni e limette, pomelo e pompelmi), fluensulfone (tutti i prodotti), imazalil (tutti i prodotti), isoprotiolano (tutti i prodotti), metconazolo (tutti i prodotti), metoprene (tutti i prodotti), protioconazolo (tutti i prodotti), pidiflumetofen (tutti i prodotti), pirasulfotole (tutti i prodotti), pyraziflumid (tutti i prodotti), quinoxifen (tutti i prodotti), spinetoram (tè verde, nero), spiropidion (tutti i prodotti), tebuconazolo (tutti i prodotti), thiamethoxam (tutti i prodotti), triflossistrobina (tutti i prodotti) e trinexapac-etile (tutti i prodotti).
(5)I CXL per i quali l’Unione non ha formulato una riserva al comitato Codex sui residui di antiparassitari, dato che l’Autorità non ha individuato rischi per i consumatori nell’Unione, possono pertanto essere considerati sicuri. È il caso di alcuni CXL per bixafen, ciprodinil, fenexamide, fenpicoxamid, fenpirossimato, flutianil, isoxaflutole, mandipropamide, metossifenozide e spinetoram. È pertanto opportuno inserire tali CXL nel regolamento (CE) n. 396/2005, tranne nei casi in cui essi si riferiscono a prodotti non elencati nell’allegato I di tale regolamento o sono a un livello inferiore rispetto agli attuali LMR. Non è pertanto opportuno apportare modifiche per quanto riguarda gli LMR per il fluopyram.
(6)In base alla relazione scientifica dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni del suddetto articolo.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 1o giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.143.01.0040.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A143%3ATOC
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