LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza cyantraniliprole sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2)È stata presentata una domanda relativa a tolleranze all’importazione a norma dell’articolo 6, paragrafi 2, e 4 del regolamento (CE) n. 396/2005 per la sostanza cyantraniliprole utilizzata in Canada e negli Stati Uniti su patate, «ortaggi a radice e tubero tropicali», «cucurbitacee con buccia non commestibile», cavoli cinesi/pe-tsai, altri cavoli a foglia, «lattughe e insalate», «foglie di spinaci e simili» (esclusi gli spinaci), prezzemolo e semi oleaginosi minori (semi di lino, semi di papavero, semi di sesamo, semi di senape, semi di zucca, semi di cartamo, semi di borragine, semi di camelina/dorella, semi di canapa e semi di ricino). Il richiedente ha fornito dati che dimostrano che gli usi autorizzati di tale sostanza su queste colture in Canada e negli Stati Uniti determinano residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all’importazione di tali prodotti nell’Unione. È stata presentata una seconda domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 per la modifica degli LMR vigenti per le albicocche.
(3)In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, entrambe le domande sono state valutate dallo Stato membro interessato e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
(4)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso un parere motivato sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso tale parere ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico.
(5)Per quanto riguarda il cyantraniliprole in albicocche, patate, «ortaggi a radice e tubero tropicali», «cucurbitacee con buccia non commestibile», cavoli cinesi/pe-tsai, altri cavoli a foglia, scarola/indivia a foglie larghe, «foglie di spinaci e simili» (esclusi gli spinaci) e prezzemolo, l’Autorità ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio in quanto non erano disponibili alcune informazioni sulla tossicità dei prodotti di degradazione del cyantraniliprole nei prodotti trasformati. Poiché l’Autorità ha concluso che l’esposizione dei consumatori a tali prodotti di degradazione è bassa e che vi è un ampio margine di sicurezza, è opportuno proporre di fissare gli LMR da essa determinati per il cyantraniliprole in tutti questi prodotti.
(6)Per quanto riguarda il cyantraniliprole nelle lattughe, l’Autorità ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio per quanto riguarda la scelta della serie di dati per la determinazione degli LMR. Sulla base delle informazioni fornite dall’Autorità, è opportuno proporre di fissare l’LMR per il cyantraniliprole nelle lattughe a 15 mg/kg in base ai dati sui residui relativi alla lattuga a foglie aperte.
(7)Per quanto riguarda tutte le altre modifiche degli LMR richieste dai richiedenti per il cyantraniliprole, l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Nella valutazione l’Autorità ha tenuto conto dei dati più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l’esposizione a lungo termine alla sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
(8)In base al parere motivato dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, le modifiche degli LMR proposte sono conformi alle prescrizioni del suddetto articolo.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.143.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A143%3ATOC
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