LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera c),
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),
sentito il parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato e aventi per oggetto la specializzazione, ivi compresi gli accordi necessari per la realizzazione della specializzazione stessa.
(2)Il regolamento (UE) n. 1218/2010 (3) della Commissione definisce le categorie di accordi di specializzazione che la Commissione ha ritenuto soddisfino di norma le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Detto regolamento scade il 30 giugno 2023. In considerazione dell’esperienza complessivamente positiva acquisita nell’applicazione di tale regolamento e dei risultati della valutazione del medesimo, è opportuno adottare un nuovo regolamento di esenzione per categoria.
(3)Il presente regolamento si prefigge di assicurare l’efficace tutela della concorrenza e di offrire alle imprese un’adeguata certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare al massimo la vigilanza amministrativa e il quadro legislativo.
(4)Ai fini dell’applicazione mediante regolamento dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato non è necessario definire gli accordi che possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Nella valutazione individuale degli accordi di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato si deve tenere conto di diversi fattori e in particolare della struttura del mercato rilevante.
(5)Il beneficio dell’esenzione stabilita dal presente regolamento dovrebbe essere limitato agli accordi che si possano, con sufficiente certezza, presumere conformi alle condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Al di sotto di un certo livello di potere di mercato si può in genere presumere, ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, che gli effetti positivi degli accordi di specializzazione prevalgano sugli eventuali effetti negativi per la concorrenza.
(6)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi agli accordi relativi alla produzione di beni e alla preparazione dei servizi. La preparazione dei servizi si riferisce alle attività svolte a monte della prestazione di servizi ai clienti (ad esempio, la cooperazione nella creazione o gestione di una piattaforma attraverso la quale sarà prestato un servizio). La prestazione di servizi ai clienti non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento tranne nei casi in cui le parti si accordano per prestare in comune i servizi preparati nell’ambito dell’accordo di specializzazione.
(7)Gli accordi di specializzazione hanno maggiori possibilità di contribuire a migliorare la produzione di prodotti o la preparazione di servizi e la loro distribuzione se le parti possiedono competenze, beni o attività complementari in quanto, in tal caso, l’accordo consente loro di concentrarsi sulla produzione di determinati prodotti o sulla preparazione di determinati servizi e quindi di operare in modo più efficiente e offrire i prodotti a prezzi ridotti. È ragionevole presumere che, in presenza di una concorrenza effettiva, gli utilizzatori beneficeranno di una congrua parte dei vantaggi che ne derivano.
(8)Tali vantaggi possono discendere, in primo luogo, da accordi in base ai quali una o più parti rinunciano parzialmente o totalmente, a favore di un’altra parte o di altre parti, a produrre determinati beni o a preparare determinati servizi («specializzazione unilaterale»); in secondo luogo, da accordi in base ai quali due o più parti rinunciano parzialmente o totalmente, a favore di un’altra parte o di altre parti, a produrre determinati beni diversi o a preparare determinati servizi diversi («specializzazione reciproca»); in terzo luogo, da accordi in base ai quali due o più parti si impegnano a produrre determinati beni o a preparare determinati servizi in comune («produzione comune»).
(9)L’applicazione del presente regolamento ad accordi di specializzazione unilaterale e reciproca dovrebbe essere limitata alle situazioni in cui le parti operano nello stesso mercato del prodotto. Non è necessario, tuttavia, che esse operino nel medesimo mercato geografico. Inoltre, i concetti di specializzazione unilaterale e reciproca non dovrebbero presupporre che le parti riducano la propria capacità in quanto è sufficiente che riducano i propri volumi di produzione.
(10)Affinché i benefici della specializzazione vengano conseguiti senza che una delle parti abbandoni completamente il mercato a valle della produzione, gli accordi di specializzazione unilaterale e reciproca dovrebbero essere inclusi nell’ambito del presente regolamento solo qualora prevedano obblighi di fornitura e di acquisto. Gli obblighi di fornitura e di acquisto possono, ma non devono, avere carattere esclusivo.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.143.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A143%3ATOC
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