Regolamento (UE) 2023/1066 della Commissione del 1o giugno 2023 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi di ricerca e sviluppo.

Giustizia 1979

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

sentito il parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato e aventi per oggetto la ricerca e lo sviluppo di prodotti, tecnologie o procedimenti fino allo stadio dell’applicazione industriale e l’utilizzazione dei relativi risultati, ivi comprese le disposizioni concernenti i diritti di proprietà intellettuale.

(2)L’articolo 179, paragrafo 2, del trattato esorta l’Unione ad incoraggiare le imprese, comprese le piccole e medie imprese, nelle loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico di alta qualità e a sostenere i loro sforzi di cooperazione. La cooperazione tra imprese in materia di ricerca e sviluppo può contribuire al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo (3).

(3)Il regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione (4) definisce le categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo che la Commissione ha ritenuto soddisfino di norma le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Detto regolamento scade il 30 giugno 2023. In considerazione dell’esperienza complessivamente positiva acquisita nell’applicazione di tale regolamento e dei risultati della valutazione del medesimo, è opportuno adottare un nuovo regolamento di esenzione per categoria.

(4)Il presente regolamento si prefigge di facilitare la ricerca e lo sviluppo tutelando nel contempo in modo efficace la concorrenza. Esso si prefigge inoltre di garantire alle imprese un’adeguata certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare al massimo la vigilanza amministrativa e il quadro legislativo.

(5)Al di sotto di un certo livello di potere di mercato, si può in linea di massima presumere, ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, che gli effetti positivi degli accordi di ricerca e sviluppo prevalgano sugli eventuali effetti negativi per la concorrenza.

(6)Ai fini dell’applicazione mediante regolamento dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, non è necessario definire gli accordi che possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Nella valutazione individuale degli accordi di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato si deve tenere conto di diversi fattori ed in particolare della struttura del mercato rilevante.

(7)La cooperazione in materia di attività di ricerca e sviluppo comuni e a pagamento e di sfruttamento dei relativi risultati ha maggiori possibilità di promuovere il progresso tecnico ed economico se le parti contribuiscono alla cooperazione con competenze, beni o attività complementari.

(8)I consumatori traggono in genere vantaggi dall’aumento del volume e dell’efficacia delle attività di ricerca e sviluppo, beneficiando dell’introduzione di prodotti, tecnologie o procedimenti nuovi o migliorati, di una più rapida immissione sul mercato di tali prodotti, tecnologie o procedimenti, oppure di una riduzione dei prezzi indotta da prodotti, tecnologie o procedimenti nuovi o migliorati.

(9)Lo sfruttamento comune dei risultati può assumere forme diverse, quali la produzione e distribuzione di prodotti o l’applicazione di tecnologie o di procedimenti, la cessione o la concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale o la comunicazione del know-how necessario per tale produzione o applicazione che contribuiscono in modo sostanziale al progresso tecnico o economico.

(10)Perché l’esenzione stabilita dal presente regolamento sia giustificata, lo sfruttamento comune dovrebbe riguardare prodotti (compresi beni e servizi), tecnologie o procedimenti nei quali l’utilizzo dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo risulti indispensabile.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.143.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A143%3ATOC

Foto:

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