Regolamento (UE) 2023/1065 della Commissione del 1o giugno 2023 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiunta di nicotinamide riboside cloruro agli alimenti.

Giustizia513

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1925/2006 stabiliscono l’elenco delle vitamine e delle sostanze minerali, e per ciascuna di esse le relative forme, che possono essere aggiunte agli alimenti.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/16 della Commissione (2) ha autorizzato l’immissione sul mercato del nicotinamide riboside cloruro quale nuovo alimento per l’uso negli integratori alimentari, quali definiti nell’articolo 2 della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), destinati alla popolazione adulta.

(3)Poiché l’autorizzazione iniziale di tale sostanza quale nuovo alimento di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/16 riguardava solo gli integratori alimentari, la sostanza è stata inserita nell’elenco figurante nell’allegato II della direttiva 2002/46/CE con regolamento (UE) 2021/418 della Commissione (4). In seguito a una domanda di estensione dell’uso del nicotinamide riboside cloruro quale nuovo alimento per includervi anche il suo uso per scopi nutrizionali come fonte di niacina, in particolare nei sostituti di un pasto, la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») di formulare un parere in merito a detta estensione dell’uso a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e, in seguito all’esito di tale valutazione, di stimare, nel contesto del regolamento (CE) n. 1925/2006, la sicurezza e la biodisponibilità di tale sostanza nei casi in cui è aggiunta agli alimenti in questione. Il 14 settembre 2021 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sull’estensione dell’uso del nicotinamide riboside cloruro quale nuovo alimento (6).

(4)Da tale parere risulta che l’uso del nicotinamide riboside cloruro negli alimenti non desta preoccupazioni per la sicurezza come fonte di niacina, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni. Dette condizioni sono stabilite nell’autorizzazione di tale sostanza con regolamento di esecuzione (UE) 2022/1160 della Commissione (7).

(5)A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1925/2006, solo le vitamine e/o i minerali elencati nell’allegato I, nella forma elencata nell’allegato II di tale atto, possono essere aggiunti agli alimenti. In base al parere favorevole dell’Autorità e all’autorizzazione quale nuovo alimento di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1160, il nicotinamide riboside cloruro dovrebbe essere inserito nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 come forma di niacina.

(6)È stato chiesto il parere del gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale e le sue osservazioni sono state prese in considerazione.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1925/2006.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.143.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A143%3ATOC

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

Elezioni europee, 8-9 giugno 2024: #UsaIlTuoVoto O gli altri decideranno per te

 

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
7455
Ieri:
58005
Settimana:
273209
Mese:
901460
Totali:
85674842
Oggi è il: 18-07-2024
Il tuo IP è: 18.222.115.217