LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, l’articolo 36, paragrafo 4, e l’articolo 42, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, e che la Commissione approvi detti programmi. Detto regolamento prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia di Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c).
(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l’approvazione dei programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (3) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti aventi lo status di indenne da malattia, nonché i programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione approvati esistenti. L’evoluzione della situazione epidemiologica di determinate malattie rende necessario modificare alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 al fine di elencare nuovi Stati membri o loro zone indenni da malattia e di eliminare dagli elenchi le zone in cui sono stati confermati focolai di malattia o in cui non sono più soddisfatte le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia, e per approvare determinati programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione presentati alla Commissione.
(4)Per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae e M. tuberculosis) (MTBC), l’infezione da virus della rabbia (RABV), la leucosi bovina enzootica (LEB), la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV), l’infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV), la diarrea virale bovina (BVD) e l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (BTV), vari Stati membri hanno recentemente chiesto alla Commissione la concessione dello status di indenne da malattia o l’approvazione di programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione per alcune zone del loro territorio. Diversi Stati membri hanno inoltre notificato focolai di infezione da RABV e di infezione da BTV che devono anch’essi riflettersi in alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.
(5)Per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini, l’Italia e il Portogallo hanno presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte rispettivamente nella provincia di Matera della regione Basilicata e nei distretti di Santarem e Setúbal. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell’allegato I, parte I, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenni da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini.
(6)Per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini, la Francia e l’Italia hanno presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte rispettivamente nelle regioni d’oltremare della Guyana, della Guadalupa, della Martinica, di Mayotte e della Riunione e nelle province di Napoli e Salerno della regione Campania. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell’allegato I, parte I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenni da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini.
(7)Per l’infezione da MTBC, l’Italia e la Spagna hanno presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l’infezione da MTBC stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte rispettivamente nella provincia di Catanzaro della regione Calabria, nella provincia di Napoli della regione Campania, nelle province di Barletta-Andria-Trani, Brindisi e Lecce della regione Puglia, nella provincia del Nord-Est Sardegna della regione Sardegna e nelle province di Burgos, León e Valladolid nella Comunità autonoma di Castiglia e León. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per l’infezione da MTBC. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell’allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da MTBC.
(8)Per la LEB, il Portogallo ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la LEB stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte per il distretto di Porto. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la LEB. Pertanto tale zona dovrebbe essere elencata nell’allegato IV, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto avente lo status di indenne da malattia per la LEB.
(9)Per l’IBR/IPV, la Slovacchia ha presentato alla Commissione una domanda di approvazione di un programma facoltativo di eradicazione per una zona comprendente le regioni di Bratislava, Košice, Prešov, Trnava e Žilina. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l’approvazione dei programmi di eradicazione per l’IBR/IPV. Pertanto tale zona dovrebbe essere elencata nell’allegato V, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto zona che ha ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’IBR/IPV.
(10)Per l’infezione da ADV, la Polonia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l’infezione da ADV stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte per tutte le regioni attualmente elencate nell’allegato VI, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per l’infezione da ADV. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell’allegato VI, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da ADV.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.143.01.0105.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A143%3ATOC
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