Decisione (UE) 2023/1059 del Consiglio del 25 maggio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale.

Giustizia 109

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 48, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), che è entrato in vigore il 1o maggio 2021 dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021.

(2)A norma dell’articolo 778, paragrafo 1, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i protocolli e gli allegati di tale accordo costituiscono parte integrante dello stesso. In conformità dell’articolo 783, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, dalla data di applicazione provvisoria di tale accordo i riferimenti alla data di entrata in vigore dello stesso sono da considerarsi come riferimenti alla data a decorrere dalla quale l’accordo è applicato in via provvisoria.

(3)L’articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale («comitato specializzato») il potere di adottare decisioni, comprese le modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da tale accordo. In forza dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le decisioni adottate da un comitato sono vincolanti per le parti.

(4)A norma dell’articolo SSCI.53, paragrafo 2, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione («protocollo»), l’interesse di mora deve essere calcolato sulla base del tasso di riferimento applicato alle sue principali operazioni di rifinanziamento dall’istituto finanziario designato a tal fine dal comitato specializzato.

(5)Numerose disposizioni, quali l’articolo SSC.6, lettera a), l’articolo SSC.19, paragrafo 1, gli articoli SSC.26, SSC.47 e SSC.64, l’articolo SSCI.22, paragrafi 4 e 5, l’articolo SSCI.23, paragrafo 7, gli articoli SSCI.56, SSCI.57, SSCI.62 e SSCI.64 del protocollo, riguardano situazioni in cui è necessario determinare il tasso di cambio ai fini del pagamento, del calcolo o del ricalcolo di una prestazione o di un contributo, di un rimborso o ai fini della compensazione e delle procedure di recupero.

(6)A norma dell’articolo SSCI.73 del protocollo, ai fini del protocollo e del suo allegato SSC-7, il tasso di cambio tra due valute deve essere quello di riferimento pubblicato dall’istituto finanziario designato a tal fine dal comitato specializzato. La data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio deve essere stabilita dal comitato specializzato.

(7)Il comitato specializzato osserva che, sebbene le norme sul coordinamento della sicurezza sociale stabilite nell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2), concluso dall’Unione con decisione (UE) 202/135 del Consiglio (3), siano giuridicamente distinte da quelle stabilite nell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, sarebbe preferibile utilizzare lo stesso istituto finanziario per entrambi gli accordi, come pure la stessa data stabilita da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio, al fine di evitare complicazioni per gli istituti di sicurezza sociale che attuano tali accordi e di ridurre il rischio di errori.

(8)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per quanto riguarda la designazione dell’istituto finanziario di riferimento per determinare il tasso degli interessi di mora e il tasso di cambio per le conversioni valutarie, come pure la data da prendere in considerazione per determinare i tassi della conversione valutaria, poiché la decisione prevista vincolerà l’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera p), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per quanto riguarda la designazione dell’istituto finanziario di riferimento per determinare il tasso degli interessi di mora e il tasso di cambio per le conversioni valutarie, come pure la data da prendere in considerazione per determinare i tassi della conversione valutaria, figura nel progetto di decisione del comitato specializzato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. FORSSELL

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.142.01.0029.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A142%3ATOC

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