LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell’Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(4)Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
(5)Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di cinque focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame (HPAI) nelle province del Quebec (4) e della Columbia Britannica (1), confermati il 18 aprile 2023 e il 6 maggio 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(6)Il Regno Unito ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nella contea di Lincolnshire in Inghilterra, confermato il 16 maggio 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(7)A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada e del Regno Unito hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza di HPAI e limitarne la diffusione.
(8)Il Canada e il Regno Unito hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei loro territori e alle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, non dovrebbe più essere autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada e del Regno Unito a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
(9)Il Canada ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a sei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle province seguenti: Columbia britannica (4) e Quebec (2), confermati tra il 25 novembre 2022 e il 2 febbraio 2023.
(10)Il Regno Unito ha parimenti presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio in relazione a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli nella contea di Devon in Inghilterra (Regno Unito), confermato il 31 marzo 2023.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.142.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A142%3ATOC
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