LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva che sono conformi alle norme armonizzate o loro parti i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presumono conformi ai requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva contemplati da tali norme o loro parti.
(2)Con decisione di esecuzione C(2020) 7244 della Commissione (3), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di redigere una nuova norma armonizzata relativa a determinati contenitori per bevande di plastica monouso con una capacità massima di tre litri e i cui tappi e coperchi sono di plastica, a sostegno dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/904.
(3)Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7244, il CEN ha redatto la nuova norma armonizzata EN 17665:2022+A1:2023.
(4)La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato la conformità della norma da esso redatta alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7244.
(5)La norma armonizzata EN 17665:2022+A1:2023 soddisfa i requisiti cui intende riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva (UE) 2019/904. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6)La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il riferimento alla norma armonizzata «EN 17665:2022+A1:2023, Imballaggi - Metodi di prova e requisiti per dimostrare che i tappi e i coperchi di plastica rimangono attaccati ai contenitori per bevande», redatta a sostegno della direttiva (UE) 2019/904 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.142.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A142%3ATOC
Foto:
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