Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1050 della Commissione del 30 maggio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre di rinforzo originarie della Repubblica di Bielorussia.

Giustizia 1223

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchiesta precedente e misure in vigore

(1)Con il regolamento (UE) 2017/1019 (2) la Commissione europea («Commissione») ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato («barre di rinforzo») originari della Repubblica di Bielorussia («misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».

(2)Il dazio antidumping attualmente in vigore sulle importazioni dalla Repubblica di Bielorussia («Bielorussia» o «paese interessato») è del 10,6 %.

1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4)La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata presentata il 16 marzo 2022 dalla European Steel Association («Eurofer» o «richiedente») per conto dell’industria dell’Unione delle barre di rinforzo che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, rappresenta più del 25 % della produzione totale dell’Unione. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare la persistenza del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione.

1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(5)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 15 giugno 2022 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha aperto un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni nell’Unione di barre di rinforzo originarie della Bielorussia. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4) («avviso di apertura»).

1.4.Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(6)L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.5. Parti interessate

(7)Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente i richiedenti, gli altri produttori noti dell’Unione, il produttore esportatore noto e le autorità della Bielorussia, gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti in merito all’apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.

(8)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6.Paese rappresentativo

(9)Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, poiché la Bielorussia non è membro dell’OMC e figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il valore normale deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese rappresentativo appropriato.

(10)Al fine di ottenere la collaborazione dei produttori esportatori di un paese rappresentativo appropriato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha contattato potenziali produttori di barre di rinforzo con sede in Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Repubblica dominicana, Svizzera, Norvegia, Turchia, Stati Uniti (USA) e Sud Africa. Ha ricevuto una risposta da un solo produttore, con sede negli Stati Uniti.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.141.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A141%3ATOC

Foto:

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