LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze pendimetalin e spirotetrammato sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Le sostanze olio di pesce e grasso di pecora sono incluse nell’allegato IV di tale regolamento.
(2)Per quanto riguarda la sostanza attiva pendimetalin, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti per i piselli (con baccello), i fagioli (con baccello) e i porri, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda la sostanza attiva spirotetrammato, è stata presentata una domanda simile per le erbe fresche e i fiori commestibili.
(3)In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
(4)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Autorità) ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
(5)Per quanto riguarda lo spirotetrammato, nelle erbe fresche e nei fiori commestibili, altri, l’Autorità non ha raccomandato un LMR specifico». L’Autorità ha tuttavia osservato che i responsabili della gestione del rischio potrebbero considerare di applicare l’LMR di 10 mg/kg a tutto il gruppo di erbe fresche e fiori commestibili e che ciò sarebbe sicuro per i consumatori. È pertanto opportuno proporre di fissare l’LMR per lo spirotetrammato nelle erbe fresche e nei fiori commestibili, altri, a 10 mg/kg conformemente alle pertinenti linee guida tecniche della Commissione (3).
(6)Per quanto riguarda il pendimetalin e lo spirotetrammato, l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Per giungere a tale conclusione l’Autorità ha tenuto conto dei dati più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione a lungo termine a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
(7)In base ai pareri motivati dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, è opportuno concludere che le modifiche degli LMR proposte sono conformi alle prescrizioni del suddetto articolo.
(8)L’olio di pesce e il grasso di pecora sono stati temporaneamente inclusi nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 in attesa del completamento della loro valutazione ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4) o del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), e del riesame degli LMR per tali sostanze attive a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 396/2005. Nel contesto delle domande di rinnovo dell’approvazione di tali sostanze a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’Autorità ha tratto conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio dell’olio di pesce e del grasso di pecora come antiparassitari (6). Sulla base di tali conclusioni, per l’olio di pesce e il grasso di pecora non sono necessari LMR. È pertanto opportuno che tali sostanze rimangano incluse nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.141.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A141%3ATOC
Foto:
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