Decisione (UE) 2023/1051 del Consiglio del 22 maggio 2023 recante modifica della Decisione (UE) 2019/1754 relativa all’adesione dell’UE all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

Giustizia 1223

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale del 31 ottobre 1958 («accordo di Lisbona») è un trattato amministrato dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). L’accordo di Lisbona crea un’Unione particolare («Unione particolare») nell’ambito dell’Unione per la protezione della proprietà industriale. Esso è aperto alle parti della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883. Le sue parti contraenti («parti») devono proteggere, nei loro territori, le denominazioni di origine dei prodotti delle altre parti riconosciute e protette in quanto tali nel paese di origine e registrate presso l’Ufficio internazionale dell’OMPI, a meno che non dichiarino, entro un anno dal ricevimento della notifica della domanda di registrazione, di non poter garantire la protezione.

(2)Sette Stati membri sono parti dell’accordo di Lisbona, ossia Bulgaria, Cechia, Francia, Italia, Ungheria, Portogallo e Slovacchia. L’Unione stessa non è parte contraente dell’accordo di Lisbona, in quanto solo i paesi possono aderirvi.

(3)A seguito di una revisione dell’accordo di Lisbona, il 20 maggio 2015 la conferenza diplomatica dell’OMPI ha adottato l’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (1) («atto di Ginevra»). L’atto di Ginevra estende la protezione delle denominazioni di origine a tutte le indicazioni geografiche e consente alle organizzazioni intergovernative di divenirne parti.

(4)Nella sua sentenza del 25 ottobre 2017 (2), la Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte») ha statuito che la negoziazione dell’atto di Ginevra rientrava nella competenza esclusiva che l’articolo 3, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) attribuisce all’Unione nel settore della politica commerciale comune contemplata dall’articolo 207, paragrafo 1, TFUE.

(5)Il 27 luglio 2018 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa all’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra sulla base dell’articolo 207 e dell’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE. Alla luce della competenza esclusiva dell’Unione per quanto riguarda la negoziazione dell’atto di Ginevra, tale proposta prevedeva che solo l’Unione aderisse a tale atto.

(6)Il 7 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato all’unanimità la decisione (UE) 2019/1754 (3) relativa all’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra, in conformità dell’articolo 293, paragrafo 1, TFUE. L’articolo 3 della decisione (UE) 2019/1754 stabilisce che gli Stati membri che lo desiderano sono autorizzati a ratificare o ad accedere, a seconda dei casi, all’atto di Ginevra, al fianco dell’Unione e nell’interesse di questa, nonché nel rispetto integrale della sua competenza esclusiva. L’articolo 4 della decisione (UE) 2019/1754 stabilisce che, nell’ambito dell’Unione particolare, l’Unione e gli Stati membri che ratificano o aderiscono all’atto di Ginevra sono rappresentati dalla Commissione in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE). L’articolo 4 della decisione (UE) 2019/1754 stabilisce inoltre che l’Unione è responsabile di garantire l’esercizio dei diritti e il rispetto degli obblighi dell’Unione e degli Stati membri che ratificano o aderiscono all’atto di Ginevra.

(7)In una dichiarazione inserita nel verbale del Consiglio relativo all’adozione della decisione (UE) 2019/1754, la Commissione ha contestato la possibilità di autorizzare tutti gli Stati membri che lo desiderino a ratificare l’atto di Ginevra o ad aderirvi parallelamente all’Unione. La Commissione ha tuttavia affermato anche che sarebbe stata disposta ad accettare che i sette Stati membri che sono già parti dell’accordo di Lisbona e che hanno registrato numerosi diritti di proprietà intellettuale ai sensi di tale accordo fossero autorizzati ad aderire all’atto di Ginevra nell’interesse dell’Unione.

(8)L’atto di Ginevra è entrato in vigore il 26 febbraio 2020, tre mesi dopo il deposito dello strumento di adesione dell’Unione, che ha portato il numero delle parti contraenti alle cinque necessarie.

(9)Il 17 gennaio 2020 la Commissione ha proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretto all’annullamento parziale della decisione (UE) 2019/1754 per violazione dell’articolo 218, paragrafo 6, e dell’articolo 293, paragrafo 1, TFUE, del principio di attribuzione delle competenze sancito all’articolo 13, paragrafo 2, TUE, del principio dell’equilibrio istituzionale e del diritto di iniziativa della Commissione e, in subordine, per violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 207 TFUE nonché dell’obbligo di motivazione.

(10)La Commissione ha chiesto alla Corte di annullare la decisione (UE) 2019/1754 nella misura in cui tale decisione autorizza tutti gli Stati membri ad aderire all’atto di Ginevra. La Commissione, tuttavia, ha anche chiesto alla Corte di mantenere gli effetti delle parti di tale decisione di cui chiedeva l’annullamento, in particolare qualsiasi uso dell’autorizzazione concessa per aderire all’atto di Ginevra messo in atto prima della data della pronuncia della sentenza da parte dei sette Stati membri che sono già parti dell’accordo di Lisbona. La Commissione ha indicato che potrebbe, in via eccezionale, accettare un compromesso in base al quale i sette Stati membri che sono parti dell’accordo di Lisbona accedono all’atto di Ginevra al fine di evitare problemi connessi alla continuità dei diritti.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.141.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A141%3ATOC

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