Decisione (UE) 2023/990 del Consiglio del 25 aprile 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’UE alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, e l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (1) («convenzione») è entrata in vigore il 24 febbraio 2004 ed è stata conclusa a nome dell’Unione con decisione 2006/730/CE del Consiglio (2).

(2)A norma dell’articolo 7 della convenzione, la conferenza delle parti della convenzione può adottare decisioni relative all’inclusione di un prodotto chimico nell’allegato III della convenzione.

(3)Si prevede che, nella sua undicesima riunione, la conferenza delle parti adotti decisioni volte a includere altri prodotti chimici nell’allegato III della convenzione.

(4)Per promuovere la responsabilità solidale e la cooperazione tra le parti nel commercio internazionale di taluni prodotti chimici pericolosi con l’obiettivo di tutelare la salute umana e l’ambiente contro i potenziali effetti nocivi di tali sostanze e contribuire al loro utilizzo ecologicamente razionale, è necessario e opportuno includere ulteriori prodotti chimici che soddisfano tutti i pertinenti criteri di cui all’allegato II della convenzione.

(5)La conferenza delle parti valuterà inoltre una proposta di modifica della convenzione, presentata dalla Svizzera, dall’Australia, dal Burkina Faso, dal Ghana e dal Mali. Scopo della proposta è ovviare alla difficoltà di includere nuovi prodotti chimici nell’allegato III della convenzione causata dalla necessità di approvare all’unanimità le decisioni di modifica di tale allegato in conformità della convenzione. È necessario e opportuno sostenere l’adozione di tale proposta o, in assenza di un sostegno sufficiente di altre parti, sostenere una modifica della procedura decisionale per l’inserimento di sostanze chimiche nell’elenco.

(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di conferenza delle parti, poiché tali decisioni vincoleranno l’Unione o saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(7)Tuttavia, a norma dell’articolo 21 della convenzione, le modifiche alla convenzione devono essere ratificate, accettate o approvate da almeno tre quarti delle parti per entrare in vigore. Inoltre, l’articolo 22, paragrafo 6, della convenzione stabilisce che un allegato aggiuntivo connesso a una modifica della convenzione entri in vigore soltanto al momento dell’entrata in vigore della modifica della convenzione.

Per quanto il Consiglio stia attualmente preparando una posizione da stabilire in seno a un organo istituito dalla convenzione, una successiva approvazione potrebbe richiedere, in funzione dell’esito delle discussioni, una decisione sulla conclusione di un siffatto accordo modificativo secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 6, TFUE.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.135.01.0111.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A135%3ATOC

Foto:

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