IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 96/88/CE del Consiglio (1) l’Unione ha concluso la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 («convenzione»), che è entrata in vigore il 1o luglio 1995. La convenzione è stata conclusa per un periodo di tre anni.
(2)A norma dell’articolo 33 della convenzione, il consiglio internazionale dei cereali può prorogare la convenzione per periodi successivi non superiori a due anni. Dalla sua conclusione la convenzione è stata regolarmente prorogata per periodi successivi di due anni. Prorogata da ultimo con decisione del consiglio internazionale dei cereali del 7 giugno 2021, la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2023.
(3)Nel corso della sua 58a sessione, che si terrà il 14 giugno 2023, il consiglio internazionale dei cereali è chiamato a decidere in merito alla proroga della convenzione per un ulteriore periodo massimo di due anni a decorrere dal 1o luglio 2023.
(4)L’Unione è uno dei maggiori produttori di cereali. È anche uno dei principali esportatori di frumento e di orzo, e il più importante importatore di granturco al mondo. L’Unione è sempre stata membro attivo del consiglio internazionale dei cereali, che svolge un ruolo importante per la stabilizzazione dei mercati mondiali dei cereali e il rafforzamento della sicurezza alimentare. La proroga della convenzione sarebbe pertanto nell’interesse dell’Unione.
(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito a una proroga della convenzione in occasione della 58a sessione del consiglio internazionale dei cereali, poiché la decisione prevista avrà effetti giuridici per l’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 58a sessione del consiglio internazionale dei cereali consiste nel votare a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un ulteriore periodo massimo di due anni a decorrere dal 1o luglio 2023.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. FORSSMED
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.135.01.0114.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A135%3ATOC
Foto:
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